Può essere condannato penalmente il datore di lavoro che maltrattata il dipendente successivamente licenziato per giusta causa? Anche in presenza di licenziamento legittimo, ci può essere mobbing nei confronti del dipendente.
Il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo in determinate casistiche ed in presenza di determinate situazioni. Ma ci chiediamo se, pur in presenza di un licenziamento legittimo, il dipendente possa subire delle condotte illecite che configurano atti di mobbing.
Casi in cui si può licenziare un dipendente
Come anticipato, è possibile licenziare il dipendente solo in presenza di determinati presupposti:
Esiste il licenziamento disciplinare per il dipendente che è stato gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali.
Il licenziamento disciplinare può essere di due tipi:
- per giustificato motivo soggettivo, quando l’inadempimento del lavoratore non legittima il ricorso a una sanzione disciplinare di tipo conservativo, come ad esempio il rimprovero verbale e l’ammonizione scritta;
- per giusta causa, quando l’inadempimento del lavoratore è talmente grave da legittimare l’allontanamento immediato del dipendente, senza rispetto del periodo di preavviso. È il caso, ad esempio, del lavoratore colpevole di molestie oppure di furto di beni aziendale. In questo caso si parla anche di licenziamento in tronco.
Il licenziamento può però giustificarsi anche per circostanze indipendenti dall’inadempimento del lavoratore, legate invece a ragioni aziendali (licnziamento per giustificato motivo oggettivo)
Mobbing anche in presenza di licenziamento legittimo
Il mobbing consiste in comportamenti persecutori e violenze psicologiche che causano danni alla vittima e che tendono ad emarginarla dal gruppo sociale di appartenenza.
Secondo la Corte di Cassazione, il datore può essere accusato di mobbing anche se il licenziamento per giusta causa è stato confermato dal giudice del lavoro.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti il datore di lavoro che per lungo tempo aveva vessato la propria dipendente, umiliandola, minacciandola e denigrandola davanti ai colleghi e ai clienti. Secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento per giusta causa presuppone condotte gravemente inadempienti del lavoratore che ledono irrimediabilmente la fiducia del datore, ma che restano confinate nella relazione tra le parti private.
Diversamente, il mobbing, quando sfocia nel reato di maltrattamenti, si pone su un piano diverso, essendo un illecito penale perseguibile d’ufficio, che si consuma con l’abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente.
Nel caso di specie, il licenziamento era legittimo in quanto la dipendente era stata sorpresa dal datore a lavorare per un’altra azienda; ciò, tuttavia, non funge da scriminante per il datore, il quale si era reso protagonista di molteplici episodi di violenza morale nei confronti della lavoratrice.
Insomma: può esserci mobbing (e pure reato) anche se il licenziamento è legittimo.