Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha chiarito come le misure protettive non possano trovare conferma nell’ambito della composizione negoziata avviata, per una medesima situazione di insolvenza, dopo l’instaurazione di una procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione (non ancora conclusa in via definitiva), nell’ambito della quale le misure protettive erano già state concesse.
Ricorda il Tribunale come sia erronea l’interpretazione secondo cui all’art. 8 del DLgs. 14/2019 (CCII) farebbe riferimento, quale termine ultimo del periodo di 12 mesi di protezione, all’omologa non definitiva dello strumento di regolazione della crisi in funzione del quale siano state concesse le misure protettive (anche come approdo di una composizione negoziata), con la conseguenza che un nuovo termine di protezione scatterebbe proprio in seguito all’omologazione, pur in presenza della medesima situazione di crisi che si vorrebbe regolare diversamente.
Tale impostazione risulta in contrasto con la ratio della norma, la quale – in linea con la Direttiva Insolvency 1023/2019 – indica un limite massimo alla compressione dei diritti dei creditori interessati. Ragionando diversamente si consentirebbe all’imprenditore di accedere illimitatamente, godendo della protezione del patrimonio, ai percorsi e agli strumenti per la soluzione della (medesima e) persistente crisi o insolvenza non nell’ipotesi di insuccesso dello strumento – ovvero inammissibilità della domanda, diniego di omologa (situazioni che rientrano nell’art. 8 del CCII impedendo i “tentativi a vuoto” con nuovo decorso del termine massimo delle misure) – ma in presenza di un risultato che, sia pure positivo, non sia più rispondente ai suoi interessi.
Nel caso di specie, non sussisteva una definitiva ristrutturazione del debito alla quale risultava sopravvenuta una nuova pretesa, tale da ingenerare uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (da trattare con una nuova composizione negoziata), in quanto le passività e le attività erano le medesime del primo strumento, che, nonostante l’omologazione, non aveva avuto attuazione. Si era, quindi, in presenza del medesimo scenario di insolvenza al quale l’imprenditore intendeva far fronte attraverso una nuova composizione negoziata, senza avere neppure rinunciato al precedente strumento ancora sub indice. Nel caso di specie il debitore aveva richiesto la misura per tutto il tempo della nuova composizione negoziata, risultato che si sarebbe concretizzato nell’aggiramento delle norma sulla durata annuale della protezione (cfr. Trib. Milano 22 novembre 2023 e Trib. Roma 14 ottobre 2024).