Degna di nota risulta la sentenza del Tribunale di Rimini che, in data 26 giugno 2025, ha dichiarato aperta la procedura della liquidazione controllata senza beni presenti del debitore sovraindebitato. Tale procedura è ammissibile in caso di “ragionevole certezza” di beni futuri.
In primo luogo, il Tribunale di Rimini ha osservato come, in assenza di un differenziale reddituale rispetto all’occorrente per il mantenimento familiare e di altri beni mobili o mobili registrati, gli unici beni di proprietà del debitore – o meglio, in comproprietà del debitore e del coniuge – sarebbero stati rappresentati da alcune quote di beni immobili, costituite, già da molto tempo, in un fondo patrimoniale.
Nella consapevolezza che dette quote non avrebbero potuto essere comprese nella liquidazione e al fine di “rendere economicamente fruttuosa la procedura liquidatoria”, il debitore e il coniuge rendevano, pertanto, in sede di ricorso, un impegno irrevocabile, condizionato all’apertura della liquidazione controllata, a sciogliere il fondo patrimoniale liberando i beni ai fini della loro alienazione da parte del nominando liquidatore, in ossequio al principio della competitività.
Orbene, pur in assenza di beni presenti, il Tribunale di Rimini ha ritenuto che detto impegno potesse comunque essere idoneo a ritenere sussistente, “con ragionevole margine di certezza”, un attivo futuro da apprendere alla procedura liquidatoria, con il che la procedura avrebbe potuto essere aperta.
A ciò si aggiunga che una interpretazione in tal senso, oltre che a tutela del debitore, si sarebbe posta anche a tutela del ceto creditorio, il quale, correttamente osserva il giudice riminese, “non avrebbe diversamente modo di aggredire quei beni”.
Da ultimo, vero è che, in linea generale, potrebbe esistere il rischio che il debitore non ottemperi ad un (mero) impegno, ma vero è anche che, in detta ipotesi, la procedura verrebbe chiusa per insussistenza di attivo ex. art. 272 comma 3 del CCII e che detto comportamento non collaborativo verrebbe certamente valutato in sede di esdebitazione ex art. 282 del CCII.