Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza ded 20 luglio 2024, ha omologato un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da due debitori sovraindebitati.
La vicenda trae origine da un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da due debitori sovraindebitati (come anticipato, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 66 e 67 ss. del CCII), i quali, rispettivamente, allegano la propria situazione di “sovraindebitamento”.
Ora, è interessante notare come la sentenza presenti due criticità: da un lato, la qualificabilità o meno come consumatori ex art. 2 comma 1 lett. e) del CCII dei debitori istanti, ancorché imprenditori cancellati dal Registro delle imprese con insolvenza promiscua e, dall’altro, la distonia del piano proposto, evidentemente privo della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria di cui agli artt 268 del CCII (quanto meno sotto il profilo della misura del flusso reddituale messo a disposizione), rispetto al generale disposto di cui all’art. 2740 c.c.
Ora, chi scrive è ben consapevole che la novità normativa di cui al decreto correttivo-ter – non ancora entrato in vigore al tempo della pronuncia in esame – abbia modificato la nozione di consumatore, accentuandone la connotazione oggettiva (ovverosia, dipendente dalla tipologia di debito da ristrutturare, piuttosto che dalla qualità soggettiva attuale dell’agente); sennonché, la sentenza è, al contempo, certamente degna di nota, in quanto consente di reperire una valida argomentazione in ordine alla possibilità di configurare, in chiave soggettiva, la nozione di consumatore, peraltro, ad avviso di chi scrive, conformemente all’impostazione scelta anche dalla direttiva Insolvency, con conseguente possibilità, quindi, di valutare l’opportunità di disporre un rinvio pregiudiziale alla CGUE dell’art. 2 comma 1 lett. e) del CCII al fine di valutarne la compatibilità rispetto alla normativa comunitaria.