La sentenza della Cassazione 14 luglio 2025 n. 25729 è stata letta da alcuni come un irrigidimento dei requisiti di validità della delega di funzioni. In realtà, il messaggio che lascia trasparire è il monito a non confondere la funzione organizzativa, che resta in capo al vertice, con l’istituto della delega di funzioni, destinato invece al riparto di compiti operativi.
Partendo dai requisiti formali e sostanziali della delega – forma scritta, specificità, effettività, professionalità e autonomia di spesa – la Corte ricorda che l’effetto liberatorio si produce solo se l’evento dannoso discende da una disfunzione occasionale nell’ambito delle funzioni delegate.
Se, invece, l’origine si radica in scelte strategiche di fondo o in carenze strutturali dell’organizzazione, la responsabilità resta al vertice, poiché si tratta di profili che definiscono l’assetto complessivo dell’impresa. In questi casi, neppure una delega impeccabile può spostare il baricentro della responsabilità, che rimane sorretto dal dovere di “alta vigilanza” e di intervento correttivo da parte del soggetto apicale,
L’art. 2381 c.c. è una norma che contiene l’applicazione pratica del principio di cui parlato poco fa. Assegna in via esclusiva agli amministratori la gestione dell’impresa, nel rispetto dell’art. 2806 c.c che impone di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. L’art. 2382 c.c. consente al CdA, se lo statuto e l’assemblea lo permettono, di individuare un amministratore delegato, definendo il contenuto e i limiti della delega.
Proprio questo raccordo normativo trova un corrispettivo nell’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che individua il “datore di lavoro” nel vertice dell’organizzazione, titolare dei corrispondenti poteri decisionali e di spesa. Ne consegue che, in assenza di delega gestoria, il datore di lavoro in senso prevenzionistico coincide con l’intero consiglio di amministrazione; quando invece l’AD è individuato, la qualifica datoriale si concentra su di lui. In entrambi i casi, l’organo gestorio (collegiale o delegato) è titolare del compito – indelegabile – di organizzare l’impresa in coerenza con i principi di corretta amministrazione e con i parametri prevenzionistici, così come previsto tanto dal codice civile quanto dal Testo unico sulla sicurezza.
Gli amministratori privi di delega, dal canto loro, conservano il dovere di informarsi, in seno al consiglio, sull’adempimento dei compiti conferiti e sul generale andamento della gestione. Si tratta di un obbligo sostanziale, che, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, richiede attenzione alla coerenza delle deleghe rispetto al quadro normativo e agli assetti organizzativi dell’impresa.
In questo contesto, il Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 c.c . vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto del dovere, da parte dell’organo amministrativo, di istituire assetti adeguati. Pertanto, in presenza di deleghe di funzioni improprie, eccessive o tali da confondere i piani tra funzione organizzativa e funzioni operative delegate, il collegio è tenuto ad attivarsi nell’ambito dei poteri propri della sua funzione di vigilanza.
Questo passaggio è decisivo per comprendere la ratio della sentenza. L’AD è titolare di una posizione di garanzia “originaria”: i suoi doveri organizzativi derivano direttamente dalla legge e dalla funzione ricoperta in seno al CdA e includono la responsabilità di configurare e mantenere un assetto coerente con i principi di corretta amministrazione e con i parametri prevenzionistici. Al contrario, il delegato ex art. 16 del DLgs. 81/2008 riveste una posizione “derivata”, limitata alle funzioni ricevute. Per questo, l’AD non può trasferire ad altri il compito organizzativo senza svuotare il proprio ruolo e, di fatto, stravolgere i rapporti con il soggetto a cui ha conferito la delega di funzioni. È quanto la giurisprudenza – da Cass. 12 ottobre 2007 n. 37610 a 29 gennaio 2014 n. 4084 ribadisce nel qualificare come non delegabili le scelte di vertice e quelle attinenti alle carenze strutturali.
Il messaggio è netto: la delega resta uno strumento essenziale per ripartire compiti e responsabilità operative, ma non incide sull’obbligo organizzativo, che resta in capo al vertice e, in particolare, all’AD quando nominato.