E’ in arrivo l’obbligo per le snc e le sas di redigere, pubblicare e depositare i bilanci. Quali obblighi si propone?
E’ stata pubblicata il 10 gennaio 2025 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE, datata 19 dicembre 2024, e recante modifica alle Direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE, che si occupa di digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 31 luglio 2027 e le disposizioni in essa contenute dovranno essere rese operative dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028.
A chi si rivolge la direttiva?
La direttiva limita l’intervento alle società di persone esercenti attività commerciale, il che, in Italia, vuol dire appunto che sono interessate dal provvedimento le SNC e le SAS, ma non le società semplici che tale attività commerciale non possono svolgere.
Cosa cambia per le SAS e le SNC?
Già adesso le SNC e le SAS trasmettono le informazioni fondamentali al Registro delle imprese detenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sede di competenza; l’allargamento del numero di informazioni richieste non dovrebbe costituire adempimento di particolare onerosità amministrativa.
Di diversa rilevanza è l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio annuale che, per questo tipo di imprese, costituisce un adempimento in più, per nulla irrilevante, aggravato anche dell’onere del deposito presso il Registro delle imprese di competenza.
Obiettivi della direttiva
La direttiva si pone come obiettivo di migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico. Al fine di conseguire tali obiettivi la direttiva:
– aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l’affidabilità;
– consentirà l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.
Di estremo interesse risulta quanto previsto per le società di persone esercenti attività commerciali (sono quindi escluse le società semplici) per le quali si legge nei considerando: “Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone» […]. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle «società commerciali di persone». Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone”.
Inoltre, si prosegue nei considerando, è “opportuno che le informazioni sulle «società commerciali di persone» siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)”.