Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che permette a debitori non fallibili e di contenute dimensioni quali piccoli imprenditori, professionisti e imprese familiari di ristrutturare i propri debiti e ottenere l’esdebitazione, continuando la propria attività.
A differenza che nel concordato preventivo, nel concordato minore non è prevista una sanzione di inammissibilità o improcedibilità per la mancata costituzione di un fondo spese preventivo.
Tuttavia, l’assenza di un fondo spese adeguato può influenzare la valutazione di fattibilità e convenienza del piano da parte del giudice, sia in fase di ammissione che di omologazione del piano stesso.
E’ quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n..17721 depositata il 30 giugno 2025: il giudice, nel caso in cui sia stato nominato un commissario giudiziale in sostituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l’inosservanza del termine assegnato anche se qualificato come perentorio dal giudice) integri una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche attraverso tale condotta, l’eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019.
Ciò vuol dire, in sintesi, che mentre non è obbligatorio costituire un fondo spese fin dall’inizio nel concordato minore, il giudice può richiederlo durante la procedura se lo ritiene necessario per la sua corretta gestione.