La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 17126/2025, ha stabilito che, nel caso in cui le azioni di una società attribuiscano anche il diritto all’utilizzo di beni della società, si genera un rapporto distinto e diverso tra socio e società.
Il primo rapporto si costituisce tra la società e il sottoscrittore delle azioni (il socio), il quale diviene titolare delle situazioni giuridiche proprie di tale stato, tra le quali sono compresi il diritto alla partecipazione attiva alla vita della società e quello alla percezione degli eventuali utili.
Il secondo rapporto, sempre intercorrente tra società e socio, attribuisce a quest’ultimo, proprio perché tale, il diritto all’utilizzo del bene sociale quale diritto ulteriore e diverso rispetto a quelli che tipicamente spettano ai soci (nel caso di specie, in particolare, le azioni erano state emesse da una spa concessionaria di porti o approdi turistici e attribuivano ai soci anche il diritto all’utilizzo dei posti di ormeggio).
Giova segnalare che lo statuto può riconoscere al CdA il potere di chiedere ai soci, proporzionalmente alle azioni di cui sono titolari, i contributi che risultino necessari per la gestione e la manutenzione dei beni concessi in godimento, e i soci, aderendo al contratto sociale, riconoscono tale potere dell’organo amministrativo.
Si tratta, comunque, di due rapporti distinti. E se è certo che, in relazione al primo rapporto, i soci non possono essere obbligati all’esecuzione di prestazioni in denaro ulteriori rispetto all’obbligo di eseguire i conferimenti (ex art 2345 c.c comma 1 c.c., in tema di prestazioni accessorie), diversa è la situazione che attiene al secondo rapporto, il quale, avendo a oggetto la disciplina dell’uso dei beni sociali e dei servizi comuni, ben può comprendere non solo le regole sui modi di esercizio da parte dei soci dei diritti di godimento riconosciuti dalle azioni, ma anche l’imposizione agli stessi del particolare obbligo di partecipare agli oneri determinati dall’uso di tali beni, con la previsione dei criteri per il loro riparto. Il CdA può fissare le somme per coprire i costi di gestione e manutenzione.
Infine, ulteriore conseguenza correlata alla presenza di questo duplice rapporto è rappresentata dal fatto che la competenza della sezione specializzata in materia d’imprese per le cause relative al primo rapporto dedotto in giudizio si estende anche a quelle che riguardano il secondo.