Il Tribunale di Terni, con il decreto 30 aprile 2025, ha chiarito che, in sede di composizione negoziata, il debitore che intenda concedere in affitto l’azienda o un ramo di essa non è tenuto a richiedere l’autorizzazione del Tribunale ex art 22 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 (CCII) prevista per gli atti di amministrazione straordinaria
Il Tribunale ricorda che l’imprenditore, durante il percorso della composizione negoziata, resta nel pieno possesso delle facoltà gestorie, potendo compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salva necessità – in quest’ultimo caso, ovvero nell’ipotesi di esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative in corso o con le prospettive di risanamento – di informare preventivamente e per iscritto l’esperto che, ove ritenga tale atto pregiudizievole per i creditori, deve segnalarlo all’imprenditore e all’organo di controllo. Qualora l’atto venga comunque compiuto, l’esperto ha la possibilità – o l’obbligo se l’atto è pregiudizievole per i creditori – di iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese nei 10 giorni successivi, segnalandolo al Tribunale quando sono state concesse misure protettive, ex art. 21 commi 2, 3, 4 e 5 del DLgs. 14/2019.
L’intervento autorizzativo da parte del Tribunale è previsto nelle limitate e tassative ipotesi di cui all’art. 22 del CCII, con particolare riferimento alla contrazione di finanziamenti prededucibili ex art. 6 lett. a), b) e c) del CCII e al trasferimento “in qualunque forma” dell’azienda o di uno o più rami senza gli effetti di cui all’ art. 2560 comma 2 c.c e all’art. 22 comma 1 lett. d) del CCII.
Nel caso di specie, l’autorizzazione richiesta dal debitore non riguardava i predetti atti; l’intento era quello di concedere in affitto a terzi l’azienda e non, invece, di cederla con esclusione del comma 2 dell’art. 2560 c.c.
Secondo il Tribunale, quindi, per l’affitto l’azienda o di un ramo non è necessaria l’autorizzazione ex art. 22 comma 1 lett. d) del CCII. Si osserva, al riguardo, che l’espressione utilizzata dalla norma (“trasferimento”), sebbene da intendere in senso lato (“in qualunque forma”), appare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti c.d. “a effetti reali” (realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell’azienda, come il conferimento in una newco), tra i quali non rientra l’affitto d’azienda.