Il curatore, nominato a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, è tenuto ad accettare l’incarico entro il termine dei due giorni successivi alla comunicazione, mediante deposito in cancelleria.
Per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024 ai sensi dell’art 126 comma 1 del DLgs. 14/2019,il curatre può delegare specifiche funzioni al coadiutore.
In merito, con la circolare del 30 settembre 2024, il Tribunale di Salerno ha fornito diverse indicazioni sui criteri di nomina dei coadiutori e sulla determinazione dei relativi compensi
Innanzitutto, è necessario che l’istanza di nomina del coadiutore indichi lo specifico oggetto dell’incarico, il particolare contributo tecnico che ne rende necessario l’avvalimento, nonché il termine.
Dovranno essere indicate, altresì, le competenze professionali e le adeguate esperienze maturate che hanno indotto il curatore a scegliere quel professionista.
Vanno escluse, poi, eventuali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse e, inoltre, è necessaria la preventiva verifica che il coadiutore possa adempiere tempestivamente all’incarico:
il mandato dovrà essere conferito entro 8 giorni e l’eventuale azione promossa, al massimo, entro i 40 giorni successivi, estendibili a 90 giorni per gli accertamenti particolarmente complessi.
Particolare attenzione è dedicata alla turnazione, dovendo il curatore evitare di nominare gli stessi coadiutori per un numero rilevante di procedure ovvero di attività inerenti la medesima procedura, salvo che ciò non risponda a un’esigenza di gestione unitaria.
In tema di compensi, il curatore è tenuto, in occasione della nomina, a indicare il valore dell’incarico e il relativo scaglione tariffario, da proporzionare al caso concreto. Nel caso in cui sia proposto al giudice un accordo sul compenso, questo dovrà tener conto del contenuto della pratica e del relativo importo, stimato sulla base degli scaglioni tariffari.