La contrattazione commerciale delle aziende è stata inficiata dalla pandemia e dalla guerra, che si sono poste come “cause di forza maggiore ed hanno squilibrato il sinallagma delle prestazioni contrattuali. L’evento di forza maggiore è una causa non dominabile dalla volontà umana che si pone come straordinario e imprevedibile, e pertanto il suo sopraggiungere non può essere previsto dalle parti del contratto. Quali sono i rimedi dal punto di vista contrattuale per far fronte a pandmie e guerre
I RIMEDI MANUTENTIVI DEL CONTRATTO
Piu’ che attuare rimedi che caduchino le conseguenze dei contratti in esecuzione in tempi di emergenza, come ad esempio l’inadempimento per causa non imputabile del debitore, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, l’eccessiva onersoità della prestazione, meglio preferire rimedi di natura conservativa del contratto, ossia strumenti che mantengano in vita i suoi effetti senza addivenire ad una risoluzione contrattuale.
OBBLIGO DI RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO?
Nella “Relazione tematica” n. 56, dededicata alle novità normative e “sostanziali” del diritto “emergenziale” anti- Covid 19, la Corte di Cassazione osserva che nel nostro sistema codicistico, gli artt. 1175 e 1375 c.c., in tema di obbligazioni e di effetti del contratto, impongono alle parti il rispetto dei principi di correttezza e di buona fede i quali, secondo il ragionamento della Corte, rappresentano un importante metro di approccio alle problematiche correlate all’esecuzione del contratto, in situazioni emergenziali come quella legata al Covid-19.
Proprio la portata sistematica del principio della buona fede oggettiva, previsto nella fase esecutiva del contratto (ex art. 1375 c.c.) può assumere, infatti, assoluta centralità in casi in cui sopravvengono situazioni imprevedibili che minano l’esecuzione contrattuale, postulando l’istituto della rinegoziazione come necessaria.
In tal senso, seguendo il principio della buona fede nell’esecuzione contrattuale e collegandolo, prosegue la Corte di Cassazione, al fondamentale principio di “solidarietà sociale ed economica” previsto dall’art. 2 della Costituzione, la rinegoziazione potrà divenire un passaggio obbligato, con la conseguenza che chi si sottrae all’obbligo di ridiscutere le condizioni contrattuali può commettere una violazione del bilanciamento contrattuale, stigmatizzabile sotto il profilo sanzionatorio.
In tal caso, la soluzione suggerita dalla Corte di Cassazione, allorchè una delle parti rifiuti di rinegoziare il contratto, è non solo quella della richiesta di risarcimento del danno per il mancato rispetto della buona fede contrattuale, bensì anche quella della richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., con la conseguente possibilità per il Giudice di “sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga conto dell’accordo di rinegoziazione non concluso”.