La circolare del MIMIT del 29 luglio 2025 ha introdotto chiarimenti sulle modifiche alla Legge 193/2024 (Legge Annuale sulla Concorrenza), che riguardano le imprese interessate all’ottenimento della qualifica di start up innovativa, intervenendo principalmente sull’articolo 25 del DL 179/2012, il cosiddetto “Startup Act“.
Le novità della Legge 193/2024
La Legge 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, ha introdotto una serie cambiamenti al quadro normativo delle imprese innovative italiane. L’articolo 28 ha riformato la definizione e i requisiti delle startup innovative attraverso le seguenti quattro modifiche sostanziali.
- Inquadramento: le startup innovative devono ora rientrare nella definizione europea di PMI, come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
- Attività: le startup non possono svolgere attività prevalenti di agenzia o consulenza.
- Durata: è stata introdotta la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese oltre i primi tre anni, fino a un massimo di cinque anni complessivi, a condizione di rispettare requisiti aggiuntivi.
- Estensione: consentita la permanenza nella sezione speciale anche oltre i cinque anni, per ulteriori periodi biennali, fino a un massimo di quattro anni complessivi, pensati per la fase di “scale-up”.
Chiarimenti della circolare del MIMIT
Uno dei punti chiariti dalla Circolare del MIMIT riguarda l’obbligo per le startup di essere una PMI secondo la definizione europea. Questo requisito deve coesistere con quello già esistente del valore della produzione totale annua non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di iscrizione. Per la verifica dello status di PMI, gli Uffici competenti terranno conto non solo delle imprese che controllano la startup o ad essa “collegate”, ma anche di quelle “associate”. Le startup controllate, collegate o associate a grandi imprese non potranno essere considerate ammissibili.
Il Ministero è poi intervenuto sul requisito ex art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, anch’essa introdotta dall’art. 28 della L. 193/2024.
Ha chiarito che per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.).
Per “agenzia”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio
Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento al comma 2-bis dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
– incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
– stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
– incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
– costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);
– ottenimento di almeno un brevetto (lett. e).
L’art. 25 comma 2 ter del DL 179/2012, anch’esso introdotto dalla L. 193/2024, consente di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale up”.Per questa proroga, è necessario che la startup soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
–incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo (questo requisito si verifica sul bilancio relativo al quinto anno di permanenza (per la prima proroga, rispetto al quarto anno; per la seconda, rispetto al sesto anno).
–aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), di importo superiore a 1 milione di euro (per la prima proroga biennale, l’aumento deve essersi realizzato nei primi 5 anni; per la seconda, tra il 5° e il 7° anno);
Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta (art. 38 comma 5 del DL 34/2020). Pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione (584 imprese, secondo i dati del Registro Imprese) devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.