La domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal creditore quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, anche in presenza di procedure esecutive individuali, se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore o uguale a 50 mila euro (art. 268 c.24 mar 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29 giugno 2025 n.17508, ha chiarito come, ai fini dell’apertura della liquidazione controllata, ex. art. 268 comma 2 del DLgs. 14/2019, il debito della società per la restituzione del finanziamento ai soci, ove sia decorso il termine di rimborso, deve ritenersi, a tutti gli effetti, come un debito “scaduto”.
E ciò anche se inesigibile in quanto e fin quando sussista una situazione di squilibrio finanziario della società stessa o un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2467 c.c.
Giova segnalare, infatti, che il diritto dei soci al rimborso di un finanziamento concesso alla società in una situazione di squilibrio finanziario, ovvero in un contesto che avrebbe richiesto un aumento di capitale, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, nel senso che il diritto dei soci è posposto rispetto a quelli dei creditori. Dunque, in caso di azione giudiziale di restituzione formulata dal socio, il giudice del merito è, pertanto, chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467 comma 2 c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del “finanziamento”, anche al momento della sua decisione.
Il debito della società alla restituzione del finanziamento, ove sia scaduto il termine previsto, quindi, deve ritenersi, a tutti gli effetti giuridici, come un debito “scaduto” e non impedisce l’ apertura della procedura di liquidazione controllata