L’esdebitazione è un beneficio che consente ai debitori sovraindebitati di essere liberati dai debiti residui dopo aver liquidato il loro patrimonio. Non è una procedura automatica, ma richiede una valutazione da parte del giudice in ordine ai suoi presupposti.
Infatti, l’accesso al beneficio dell’esdebitazione è subordinato alla verifica delle condizioni soggettive (tipologia di debitore), oggettive (tipologia di credito) e temporali (decorso del triennio dall’apertura ovvero sua chiusura se antecedente) richieste dall’art 280 del DLgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa)
È imprescindibile, innanzitutto, che il debitore non abbia fatto ricorso all’esdebitazione nei 5 anni precedenti e non abbia avuto accesso al beneficio per due volte, ciò al fine di disincentivare suoi comportamenti opportunistici o, comunque, poco avveduti. Inoltre, l’inesigibilità dei crediti non soddisfatti presuppone che il debitore si sia comportato lealmente: non deve aver distratto attivo, esposto passività inesistenti, fatto ricorso abusivo al credito o, non ultimo, posto in essere condotte che abbiano determinato ovvero aggravato il dissesto, rendendo complessa la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
Tra le condizioni ostative, in ultimo, è richiesto che il debitore non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 280 comma 1 lett. a) del DLgs. 14/2019).
La verifica delle condizioni richieste assume connotazioni ulteriori ove l’esdebitazione sia richiesta dalla società.
In tal caso, assumono rilevanza le condotte poste in essere sia dai soci illimitatamente responsabili, sia dai rappresentanti legali (art 278 comma 4 del DLgs. 14/2019).
Con riferimento ai primi, sebbene l’esdebitazione della società comporti la loro esdebitazione automatica (art 278 comma 5 del DLgs. 14/2019), è necessario che la verifica delle condizioni ostative sia condotta per ognuno di essi, singolarmente; pertanto, il difetto dei presupposti per uno dei soci illimitatamente responsabili comporta l’esclusione dal beneficio della società e dell’intera compagine sociale.Con riferimento ai legali rappresentanti, invece, la verifica dovrebbe limitarsi ai soli soggetti investiti, formalmente, del potere di rappresentanza (amministratori e liquidatori); dovrebbero essere esclusi, invece, gli altri componenti dell’organo amministrativo, se collegiale, ed eventuali amministratori di fatto
Affinché la condanna assuma rilievo è necessario che sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato; di contro, la sua efficacia ostativa viene meno ove sia intervenuta la successiva riabilitazione del debitore ai sensi degli artt 178 e 179 c.p. La preclusione opera anche nel caso in cui debitore abbia fatto ricorso al c.d. patteggiamento ex art 444 c.p.p. che deve equipararsi alla sentenza di condanna passata in giudicato.