A seguito di un cambiamento di rotta da parte di Unioncamere, per gli amministratori non è più obbligatorio comunicare l’indirizzo PEC entro il 30 giugno
Obbligo Pec amministratori: base normativa
La Legge di bilancio 2025, all’art. 1 comma 860 della Legge 207/2024, ha previsto l’obbligo per tutti i soggetti che ricoprono la carica di amministratore di società, indipendentemente dal tipo di impresa o dal regime fiscale, di comunicare il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale) al Registro delle Imprese.
Obbligo Pec amministratori: scadenze diverse
Le scadenze dell’invio della comunicazione variano a seconda della data di costituzione della società. Per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, la comunicazione della PEC deve avvenire contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Per le società già iscritte nel Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025, invece, la scadenza è fissata al 30 giugno 2025. Infine, giova precisare che un medesimo amministratore che ricopre incarichi in più società può utilizzare la stessa PEC per tutte, ma non la PEC della società stessa.
La nuova posizione di Unioncamere
Tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza per la comunicazione delle PEC di tutti gli amministratori delle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 – fissata dal MIMIT per il 30 giugno – è arrivata la notizia di un cambiamento di rotta da parte di Unioncamere. Infatti, dai siti internet di alcune Camere di Commercio (si vedano, tra le altre, quelle dell’Umbria, di Milano, di Bolzano, di Ferrara/Ravenna e di Asti/Alessandria) si rende noto che gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025 devono procedere alla comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 30 giugno soltanto in caso di nuove nomine o conferme. L’obbligo in questione, cioè, è da intendersi rispettato anche comunicando la PEC della società, e non una PEC esclusiva del singolo amministratore, entro il suindicato termine.
Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi.
Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. paventata dal MIMT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.
Resta, tuttavia, la necessità di un nuovo intervento chiarificatore del MIMIT sulla portata applicativa dell’obbligo in questione, in esito ad un’attenta interlocuzione con Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.