Ultimamente molte S.r.l sono state raggiunte da comunicazioni da parte dei Registri delle imprese per non aver provveduto alla nomina del sindaco o del revisore
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti che determinano l’obbligo, l’assemblea deve provvedere a nominare l’organo di controllo.
Si ricorda che l’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL è previsto al verificarsi di una di queste fattispecie suindicate e decorre dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
Ad oggi vi sono ancora numerose imprese che, soggette all’obbligo di nomina di un organo di controllo o revisore, sono inadempienti. Il registro delle imprese pertanto sollecita tali imprese ad adempiere all’obbligo di legge, ricordando che in mancanza la nomina sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, così come previsto dalla normativa vigente.
Fra fine 2024 e inizio 2025 molte srl sono state raggiunte da comunicazioni da parte dei competenti Registri delle imprese per non aver provveduto alla nomina del sindaco o del revisore. La comunicazione ha riguardato il superamento per due esercizi consecutivi di uno dei parametri di cui al comma 2 dell’art. 2477 c.c. (totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi dalle vendite e prestazioni 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità). Deprecabilmente non risultano, invece, oggetto di comunicazione al Tribunale, da parte dei Registri delle imprese, né i casi di mancata nomina in società tenute al consolidato, né nelle società che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti. Un vuoto legislativo questo che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere colmato normativamente prevedendo l’intervento del tribunale anche in questi casi oltre che in quelli in cui alla mancata nomina (del collegio sindacale) non provveda l’assemblea di una spa.
Sempre a livello normativo, sarebbe opportuno chiarire se il Tribunale sia legittimato ad intervenire solo in caso di mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore al primo superamento dei parametri da parte della società (come sostiene il Tribunale di Milano con decisione 14 gennaio 2001 slla base di una interpretazione letterale del comma 5 dell’art. 2477 c.c.) oppure se l’intervento sostitutivo dell’organo giudiziario sia legittimo anche in caso di mancata rinomina in situazione successiva. Verso quest’ultima soluzione, sicuramente preferibile, si è indirizzata altra giurisprudenza (in tal senso si è espresso Trib. Torino 9 dicembre 2109) ritenendo l’intervento giudiziario ammissibile anche nei casi in cui, dopo aver superato i limiti, sia venuto meno il titolare della carica per qualsiasi causa, cioè per dimissioni, mancata sostituzione o revoca. Anche per queste situazioni una miglior stesura del quinto comma dell’art. 2477 c.c. sarebbe auspicabile.
Venendo ora ai recenti interventi dei Registri delle imprese territoriali, si evidenzia, in primo luogo, come essi da alcuni mesi stiano inviando comunicazioni agli amministratori delle srl inadempienti, invitando le stesse a provvedere alla nomina, con relativa iscrizione della delibera al Registro delle imprese, entro 30/60 giorni. Decorso inutilmente tale termine dalla notifica della comunicazione, i vari Conservatori danno avviso che segnaleranno ai Tribunali specializzati in materia di impresa (che spesso non coincidono con i territori dei Registri delle imprese) la necessità di provvedere a nomine d’ufficio.
A riguardo, l’orientamento dei Registri delle imprese (in tal senso, ad esempio, quelli di Milano, Monza-Brianza e Firenze) risulta ad oggi quello di invitare i Tribunali alla nomina dell’organo di controllo (con annesse funzioni di revisore) e non di nominare solo il revisore.
Ad oggi, a quanto noto, le prime scelte dei Tribunali (Trib. Milano 15 gennaio 2025) si sono orientate verso la nomina del sindaco unico, scontando, ad avviso dello scrivente, una carenza non marginale, in quanto sono state effettuate senza la previsione di compenso da attribuire al controllore.
In relazione al fatto che, di norma, il soggetto che provvede alla nomina dell’organo di controllo (tipicamente l’assemblea) stabilisce anche i compensi del soggetto nominato, il Tribunale avrebbe dovuto stabilire per il sindaco-revisore anche un “equo compenso”, attingendo, in merito alla misura dello stesso, dal DM 140/2012), relativo ai parametri per la liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale