Procede l’iter di conversione in legge del decreto sull’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali.
È iniziata ieri la discussione alla Camera del Ddl di conversione del DL 39/2025, che ha stabilito nuovi termini per le imprese per la stipula delle polizze catastrofali (obbligo introdotto dall’’ art.1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024
La proroga per le piccole e medie imprese
Nello specifico, il termine passa dal 31 marzo 2025 al 1 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
L’obbligo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 che aveva posto come tempo limite per assicurare le imprese al 31 dicembre, che però fin da subito avevano chiesta un rinvio ottenuto al 31 marzo 2025 e adesso ulteriormente prorogato.
Resta fermo, solo per le grandi imprese, il termine del 31 marzo 2025.
Gli immobili da assicurare
Sono assicurabili anche gli immobili su cui grava abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni. Mentre quelli non a norma, chiarisce il testo in esame, non avranno diritto ad indennizzi e contributi pubblici. Agli immobili non assicurabili, si legge nel nuovo testo, «non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».
Indennizzo al proprietario
Un altro emendamento riformulato riguarda gli immobili assicurati dall’imprenditore ma di proprietà di terzi: in questo caso l’indennizzo spettante «è corrisposto al proprietario del bene», che è «tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati» .Si prevede, dunque, che l’imprenditore conduttore che stipula la polizza corrisponda l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Nuovi parametri di classificazione per le piccole e medie imprese
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie. Il nuovo art. 1 comma 1 del DL sostituisce il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/262/CE con la conseguenza che:
– è microimpresa quella che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
– è piccola impresa quella che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
– è media impresa quella che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Resta invariato, invece, il riferimento dimensionale per le grandi imprese, come definite dalla direttiva delegata (Ue) 2023/2775