Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 2756/2024, affronta diversi e interessanti profili attinenti alla revoca e alle responsabilità degli amministratori di srl.
L’analisi parte dal dettato normativo del terzo comma dell’art. 2476 c.c. (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci), che recita:
“L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.”
Non è chiaro, tuttavia, se tale domanda cautelare possa essere proposta solo nel caso in cui sia successivamente esercitata l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori stessi oppure anche quando l’azione di merito sia costituita dalla domanda di revoca, in via definitiva, dell’organo amministrativo. Ma Il termine “altresì” – contenuto nella citata disposizione normativa citata– è inteso come attributivo di un potere del socio aggiuntivo e svincolato rispetto alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità; rendendo, così, possibile l’azione non solo cautelare, ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore. Si opta, dunque, per la soluzione interpretativa secondo la quale la revoca cautelare dell’amministratore di srl, prevista dall’art. 2476 c.c. comma 3 c.c., deve ritenersi ammissibile non solo se proposta in via strumentale a un’azione di responsabilità di natura risarcitoria, ma anche in relazione a un’azione di merito tesa proprio alla revoca dell’amministratore.
Di quest’avviso era stato lo stesso Tribunale di Venezia con un’ordinanza del 12 luglio 2024.
In essa il medesimo Tribunale sosteneva che, stante la sua natura conservativa, la tutela cautelare in discorso sarebbe inoltre destinata a perdere di efficacia nel caso in cui non fosse successivamente avviata l’azione risarcitoria di merito.
Per contro, ove si ritenga che la revoca cautelare possa essere richiesta anche in vista di un giudizio di merito avente ad oggetto la sola revoca dell’amministratore dalla sua carica, essa avrebbe natura anticipatoria e, al fine della sua concessione, occorrerebbe svolgere un giudizio di verosimiglianza con riguardo, da un lato, alla sussistenza di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e, dall’altro lato, del pericolo di danno irreparabile per la società derivante dalla permanenza in carica dell’amministratore.
Fermo quanto precede, secondo il Tribunale di Venezia, in assenza di una espressa previsione normativa in senso contrario e valorizzando la lettera della disposizione, che prevede che il socio possa “altresì” richiedere l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca, quest’ultimo può essere richiesto:
– sia prospettando quale futura causa di merito un’azione di responsabilità con natura risarcitoria;
– sia prospettando una domanda di merito avente ad oggetto la sola revoca dell’amministratore dalla carica
Il caso in esame
Nel caso di specie contemplato dalla sentenza 2756/2024, il socio attore agiva, nel merito, sia ai fini della revoca dell’amministratore sia chiedendo il risarcimento dei danni che riteneva procurati alla società da una serie di sue condotte.
La prima di queste atteneva all’avviso di convocazione di una deliberazione assembleare tenutasi durante l’emergenza COVID e svoltasi tramite talune delle agevolazioni riconosciute dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito, la cui vigenza è stata recentemente prorogata fino al 31 dicembre 2025 (cfr. l’art. 3 comma 14-sexies del DL 202/2024 convertito).
Nella specie rilevavano la possibilità di:
– esprimere il voto in via elettronica. Che si verifica nel caso in cui i soci, partecipando da remoto, possono seguire la discussione ma non intervenire direttamente all’assemblea, dovendo esprimere il voto “a distanza”;
– svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Mezzi che possono ritenersi sostitutivi della partecipazione in presenza, poiché garantiscono non solo l’identificazione dei partecipanti ma anche il loro diretto intervento all’assemblea.
Nell’escludere l’esistenza di vizi nella convocazione, i giudici veneziani osservano come, al fine di tutelare pienamente il diritto di intervento del socio, l’avviso di convocazione debba, nel primo caso, prevedere in modo chiaro le modalità di esercizio del diritto di voto. Tale necessità sfuma nell’ipotesi della videoconferenza, ossia mediante l’utilizzo di piattaforme o di programmi che consentano una diretta interazione dei partecipanti, dove il voto – salvo diversa espressa indicazione – non viene espresso in forma elettronica, ma in forma verbale, come accadrebbe se l’assemblea si tenesse in presenza.
Venivano rigettate anche le contestazioni relative alla verbalizzazione dell’assemblea osservandosi, tra l’altro, come, quando da essa si evinca sia la presenza di due soci titolari ciascuno del 33% del capitale sociale, sia l’adozione della deliberazione, non possa che desumersi che essi abbiano votato a favore, non potendosi, diversamente, reputare raggiunto il quorum previsto per l’approvazione.
Di conseguenza, l’omessa verbalizzazione di quale sia il voto espresso da ciascun socio potrebbe, al più, dare luogo a una irregolarità formale della delibera; irregolarità che, tuttavia, costituirebbe violazione dei doveri del verbalizzante quale presidente dell’assemblea e non quale amministratore, non integrandosi, dunque, una irregolarità tale, di per sé sola, da legittimare la richiesta revoca.
È considerato, infine, del tutto ragionevole il fatto che ad un amministratore si possa chiedere anche lo svolgimento di un’attività estranea alla gestione (nella specie, quella di consulenza fiscale fornita tramite una struttura con la quale collaborava come dottore commercialista) da remunerare a parte.
In conclusione, entrambe le domande del socio attore – sia quella sulla revoca che quella risarcitoria – venivano rigettate dal Tribunale di Venezia