Il Decreto Coesione. L’assunzione delle lavoratrici svantaggiate
Il D.L n. 60/2024 ha previsto uno sgravio contributivo a sostegno del datore di lavoro che assuma lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età.
Il nuovo decreto legge “Coesione” n. 60 2024 , predisposto dal ministro Raffaele Fitto e approvato dal Governo il 30 aprile scorso, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dall’8 maggio 2024. Contiene novità importanti riguardanti: misure di razionalizzazione e semplificazione amministrativa per l’utilizzo delle risorse con l’obiettivo di maggiore coesione nazionale ma anche nuovi strumenti per stimolare l’occupazione, sia dal punto di vista del lavoro dipendente che del lavoro autonomo, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.
Art 23 del D.L n. 60/2024 (Bonus donne)
Il decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha previsto uno sgravio contributivo totale per i datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici di qualsiasi età dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’art. 23 del D.L 60/2024 (bonus donne) riconosce – per un periodo massimo di 24 mesi – l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice.
A quali lavoratrici si applica?
L’incentivo, programmato nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, riguarda, da una parte, solo i datori di lavoro del settore privato, e dall’altra le lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e le lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, qualora residenti in una delle Regioni rientranti nell’area ZES Sud e cioè nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
L’incremento occupazionale
Le assunzioni oggetto di “Bonus” devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).
Esclusioni
Sono escluse le assunzioni di: personale domestico, contratti di apprendistato.
Condizioni per la fruizione del beneficio
Come previsto dall’art. 31 del D.L . 150/2015, il datore di lavoro per fruire di tali benefici dovrà: essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare), rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro, rispettare la tutela sulle condizioni di lavoro, rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL
Altro.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione costo del lavoro).