Dal 30 giugno 2025 dovrebbero diventare operative le sanzioni per le grandi imprese, per le quali l’obbligo di stipula della polizza catastrofale era previsto entro il 31 marzo, stabilendo però che le relative sanzioni fossero diventate operative dopo 90 giorni di tempo.
Proprio la norma sulle sanzioni, però, rappresenta un nodo ancora non risolto, per cui lo scenario che si prospetta a partire dal 30 giugno appare incerto.
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”; una formulazione che non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT ha diffuso due FAQ in cui ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
In sostanza, ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) dovrebbe emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art.1 del DL 39/2025. Entro il 30 giugno (che è il primo momento in cui l’obbligo e le relative sanzioni diventano effettivamente operativi) dovrebbero arrivare, dunque, indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento per le singole misure; attualmente, non si hanno notizie in tal senso.