L’intervento riformatore portato dal DLgs. 14/2019 (CCII) introduce un elemento di notevole impatto nelle procedure di sovraindebitamento, che si rinviene nella possibilità di apertura della liquidazione controllata anche a seguito del ricorso di un creditore.
L’art. 268 comma 2 del CCII recita infatti: “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali.”
L’aspetto di interesse concerne la valutazione da parte del Tribunale della legittimazione attiva del ricorrente, per la quale occorre verificare se, e a quali condizioni, l’istante può coinvolgere nel procedimento il suo debitore anche in mancanza di un titolo esecutivo.
Il caso giudiziario
Un recente provvedimento (Trib. Salerno 27 settembre 2024) offre lo spunto per esaminare la questione. Nel caso in esame, la curatela di un fallimento adiva il competente Tribunale per ottenere l’apertura della liquidazione controllata, deducendo di vantare un credito risarcitorio nei confronti dell’amministratore della società per ascritte responsabilità nella gestione connesse a plurime condotte illegittime, non già oggetto di statuizione, ma in corso di accertamento innanzi alla sezione imprese del Tribunale di Napoli. Chiamato a valutare il preliminare aspetto della legittimazione attiva, il Tribunale ha ritenuto esistente il presupposto richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla legittimazione del creditore ad avanzare domanda di fallimento ex art. 6 del RD 267/42, così riconoscendo un’evidente sovrapponibilità dei concetti anche nell’ambito delle procedure rientranti nella disciplina del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Secondo il Collegio, “la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale.
Ciò comporta la qualificazione della figura del creditore che, secondo l’orientamento di legittimità, si riferisce a “tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva”.
Su queste basi, la questione si sposta, dunque, sulla valutazione, necessariamente incidentale e senza coinvolgere il merito dell’esatta quantificazione dello stesso, del credito risarcitorio di parte ricorrente che viene ritenuto esaminabile nella sede istruttoria del procedimento unitario ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva del Fallimento istante.
Osservazioni conclusive
La liquidazione giudiziale (fallimento) e la liquidazione controllata sono due procedimenti concorsuali che si applicano a imprese in difficoltà, ma con differenze significative. Mentre la liquidazione giudiziale è finalizzata alla cessione del patrimonio dell’imprenditore al fine di soddisfare i creditori, invece la liquidazione controllata è una procedura di composizione negoziale della crisi atta alla prosecuzione dell’attività dell’impresa ed alla preservazione del patrimonio aziendale trovando un accordo coi creditori.
La liquidazione controllata è una procedura che si può aprire per risolvere le crisi da sovraindebitamento, e uno dei soggetti che possono sollecitarla è proprio il creditore.
La legittimazione del creditore a richiedere la liquidazione controllata è stata introdotta dal Codice della Crisi (CCII) e si applica anche a crediti non necessariamente esigibili, purché il credito sia accertabile in sede di liquidazione.
Il creditore, in linea generale, è legittimato ad attivare la liquidazione controllata, come previsto dall’art. 268, comma 1, del CCII. Per essere legittimato, il creditore non deve necessariamente essere munito di un titolo esecutivo, ma il suo credito deve poter essere accertato in sede di liquidazione.
Il giudice deve valutare se la liquidazione controllata è la procedura più idonea per risolvere la crisi del debitore e se il creditore ha un interesse legittimo a richiedere la sua apertura.