In questo articolo esaminiamo come opera il trasferimento dei crediti dell’azienda ecduta. Automaticamente o in presenza di un accordo?
L’art. 2559 comma 1 c.c., in particolare, stabilisce che “la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante”.
Tuttavia, nella norma, non è specificato se i crediti dell’azienda si trasferiscono automaticamente insieme all’azienda stessa, o solo a seguito di espressa pattuizione dei contraenti.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nell’interpretare l’art. 2559 c.c. nel senso che la successione nei crediti avrebbe luogo ipso iure, quindi in via automatica, senza che occorra una specifica indicazione nell’atto di trasferimento (cfr. Cass. 31 luglio 2012 n. 13692; Cass. 9 aprile 2009 n. 6444; Cass. 13 giugno 2006 n. 13676).
Nella decisione del 2012 si legge che la cessione dell’azienda, avendo carattere unitario, “importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta […]. Presupposto della cessione del credito, in tal caso, è la sua inerenza alla gestione dell’azienda, mentre – ricorrendo tale presupposto – un ostacolo estrinseco al trasferimento può derivare esclusivamente dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione d’azienda”.
Dunque, il trasferimento dei crediti ipso iure sarebbe un effetto evitabile solo pattuendo nel contratto che alcuni o tutti i crediti dell’azienda non si trasferiscano.
Secondo altri, invece, affinché si verifichi il trasferimento dei crediti, occorrerebbe una specifica pattuizione in tal senso tra alienante e acquirente.
In particolare, secondo alcuni, mentre l’art. 2558 c.c. stabilisce la successione ex lege nei contratti dell’azienda (comunque derogabile dalle parti), l’art. 2559 c.c., con riferimento ai crediti “puri”, non consentirebbe di ritenere automatico il trasferimento dei crediti dal cedente al cessionario, ma andrebbe interpretato nel senso che la trasmissione dei crediti richiede uno specifico accordo. Si pensi al credito dell’imprenditore cedente per prestazioni da questo già eseguite (fornitura del prodotto o del servizio).
Resterebbero esclusi (e, quindi, si trasferirebbero con l’azienda) quei crediti funzionali alla prosecuzione dell’impresa da parte dell’acquirente, ad esempio quelli aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non di proprietà dell’alienante.
Alla luce di queste posizioni e sebbene l’interpretazione dominante opti per il passaggio automatico dei crediti relativi all’azienda ceduta insieme all’azienda stessa, è certamente utile che le parti dell’operazione specifichino nell’atto di cessione quali crediti si trasferiscono, così da ridurre il rischio di controversie. Questo anche considerato che l’inerenza dei crediti all’azienda, che costituisce elemento dirimente per il trasferimento automatico, può presentare elementi di incertezza, che possono essere superati con una pattuizione apposita.