La mancata convocazione dell’assemblea rappresenta una violazione degli obblighi imposti agli amministratori e ai sindaci. L’articolo 2631 del codice civile disciplina questa fattispecie sanzionando gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea nei termini previsti dalla legge o dallo statuto.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista varia da 1.032,00 a 6.197,00 euro. L’entità della sanzione può aumentare di un terzo nel caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto dell’espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Va sottolineato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la circolare n. 72265/2014, ha precisato che l’irrogazione di tale sanzione spetta alle Camere di commercio competenti.
Il termine per la convocazione dell’assemblea si considera omesso quando sono trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per determinare l’effettiva responsabilità degli organi sociali.
In relazione alle assemblee che dovrebbero tenersi fra maggio e luglio per l’approvazione dei bilanci e, in alcuni casi, per il rinnovo delle cariche sociali, sorge il problema del ruolo del Collegio sindacale quando l’assemblea non venga convocata dagli amministratori nei tempi dovuti.
A riguardo, appare lecito chiedersi se, qualora gli amministratori non provvedessero alla redazione e all’approvazione del progetto di bilancio e quindi alla convocazione dell’assemblea, i sindaci debbano intervenire in via sostitutiva e su cosa possa deliberare l’assemblea a tal fine convocata. In proposito, si è dell’avviso che anche nella circostanza di mancata predisposizione del bilancio, e in assenza della convocazione da parte degli amministratori, l’assemblea debba essere convocata da parte dei sindaci, con all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio.
Un’ulteriore situazione che, di norma, può cumularsi con quella della mancata convocazione ai fini dell’approvazione del bilancio, è quella del rinnovo delle cariche sociali a cui l’assemblea non convocata non potrà provvedere.
In questo caso, l’art. 2385 comma 2 c.c., per gli amministratori, e l’art. 2400 comma 1 c.c., per i sindaci, dispongono, alla scadenza naturale del termine, la prorogatio dell’organo fino alla sostituzione. È evidente, tuttavia, che tale prorogatio non possa durare un tempo troppo lungo, per cui, qualora gli amministratori non provvedano alla convocazione dell’assemblea per la sostituzione degli organi sociali, dovrà intervenire il Collegio sindacale ai sensi dell’art. 2406 comma 1 c.c. Ciò dovrà avvenire in un tempo ragionevole rispetto alla scadenza naturale (presumibilmente 1-2-3 mesi), e non si può certamente attendere la chiusura del bilancio successivo per consentire all’amministratore di chiudere quest’ultimo.