L’esdebitazione dell’incapiente, disciplinata dall’art. 283 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), è un provvedimento con cui il giudice, in presenza di determinati requisiti, può cancellare i debiti di un debitore persona fisica che non ha la possibilità di offrire alcuna utilità ai creditori.
Il giudice valuta la meritevolezza del debitore, accertando l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento e la mancanza di atti in frode ai creditori. Se il debitore è considerato meritevole e incapiente, il giudice può emettere un decreto di esdebitazione, che libera il debitore dai debiti pregressi, anche senza che questi abbia pagato alcunché.
L’assenza di utilità per i creditori, in verità, è accertata anche quando il debitore dispone di un reddito ma, su base annua, non supera la soglia di cui all’art. 283 del DLgs. 14/2019, dedotte le spese di produzione dello stesso e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia.
Si tratta, in particolare, del valore dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al DPCM 159/2013, individuato in ragione dei componenti del nucleo familiare.
Tuttavia, non è esclusa la possibilità che il debitore sia ammesso all’esdebitazione anche in presenza di un reddito di poco superiore alla soglia ovvero anche in presenza di redditi maggiori, sebbene in misura “rilevante”.
In questo secondo caso, spetta al giudice, sulla base delle condizioni personali del debitore e anche della sua famiglia, decidere se e in che misura elevare la soglia di cui all’art. 283 comma 2 del DLgs. 14/2019; si tratta, in altri termini, di una valutazione da condurre caso per caso, opportunamente motivata, che consente di tener conto delle maggiori somme necessarie al mantenimento.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Avellino con decreto 9 gennaio del 2025.
Inoltre, la verifica dell’incapienza del debitore va condotta sia al momento della presentazione dell’istanza sia ogni anno, a partire dal decreto di esdebitazione, per il triennio successivo. In questo periodo, infatti, resta ferma l’esigibilità del debito da parte dei creditori ove sopravvengano utilità ulteriori rispetto alla soglia di cui all’art. 283 comma 2 del DLgs. 14/2019 e nei limiti del solo surplus.
Ai sensi dell’art. 283 comma 7 del DLgs. 14/2019 il debitore è tenuto a presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, una dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui all’art. 283 comma 1 e 2 del DLgs. 14/2019; ciò non esclude che il giudice possa imporre l’adempimento al debitore anche se la dichiarazione è negativa (Trib. Avellino 9 gennaio 2025).
Nell’ambito dell’esdebitazione del debitore incapiente, anche il gestore ha diversi compiti: al gestore della crisi sono demandati i compiti dell’assistenza per la presentazione della domanda e alla redazione della relazione particolareggiata ex art.283 commi 4 e 5 del DLgs. 14/2019.
Nel corso del triennio, inoltre, il gestore della crisi è tenuto anche a verificare che il debitore adempia, nei termini, all’obbligo dichiarativo oltre che a riscontrare la veridicità di quanto ivi indicato e, non ultimo, ad accertare la presenza o meno di utilità rilevanti non dichiarate che i creditori portanno aggredire