Il CNDCEC, con l’Informativa n. 84/2025, rammenta che, entro il prossimo 15 luglio, gli Ordini territoriali sono tenuti a trasmettere i dati per il popolamento annuale degli elenchi degli esperti tenuti presso le CCIAA.
I professionisti che intendono svolgere le funzioni di esperto nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi devono, infatti, iscriversi all’elenco ex art 13 del DLgs. 14/2019, costituito presso la CCIAA di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Quali i requisiti per l’iscrizione?
Possono accedervi i dottori commercialisti ed esperti contabili, gli avvocati e i consulenti del lavoro che siano iscritti da almeno 5 anni al rispettivo Albo professionale e che possano dimostrare il possesso di una specifica esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. L’appartenenza a un Albo, invece, non è richiesta per i soggetti non professionisti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione.
Con le Linee di indirizzo 29 dicembre il Ministero della Giustizia ha chiarito le esperienze che possono ritenersi rilevanti e il numero minimo necessario (almeno 2).
Le esperienze rilevanti sono quelle di commissario giudiziale e straordinario, di gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola, di advisor anche legale (differenziando per tipologia di incarico) e, in ultimo, le attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese soggette a operazioni di ristrutturazione concluse con piani attestati, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi con continuità omologati.
Sulla tipologia di esperienze rilevanti è intervenuto anche il CNDCEC, con diversi Pronto Ordine, chiarendo, tra l’altro, la non rilevanza dell’incarico di curatore fallimentare e di coadiutore, di commissario giudiziale nella fase prenotativa del concordato, nonché di commissario giudiziale e di Amministratore giudiziario ex art. 41 del Codice Antimafia
Le esclusioni, inoltre, si estendono a tutti i casi di collaborazione e comunque a tutte le esperienze non maturate attraverso incarichi direttamente affidati al professionista
Diversamente, si osserva che per i consulenti del lavoro è lo stesso art. 13 comma 3 a specificare che gli incarichi rilevanti devono essere 3 e relativi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati, ovvero di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
L’iscrizione all’elenco richiede, inoltre, il possesso di un’idonea formazione che il professionista è chiamato ad acquisire mediante la partecipazione a un percorso formativo di 55 ore, il cui contenuto è definito dal DM 21 marzo 2023 (Sezione IV). T
Quale la procedura per l’iscrizione?
Il professionista interessato, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 14/2019, è tenuto a presentare domanda di iscrizione al proprio Ordine professionale di appartenenza. A tal fine, l’interessato può servirsi del modello allegato alla stessa Informativa n. 84/2025 del CNDCEC.
La domanda dev’essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019, l’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e il curriculum vitae.
Gli ordini professionali, compiuta ogni valutazione e verifica di completezza della domanda, procedono con la comunicazione del nominativo idoneo alla CCIAA, entro il termine annuale del 15 luglio.
Ne consegue che al professionista interessato, che ha maturato i requisiti necessari per l’iscrizione, è consigliato procedere non a ridosso della scadenza fissata per gli Ordini professionali (15 luglio) e compatibilmente con i tempi di istruttoria; diversamente, il rischio è quello di dover attendere l’inserimento del proprio nominativo nella comunicazione del prossimo anno.