Nella liquidazione controllata, il compenso dell’avvocato (o advisor) che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda non è prededucibile, ma gode del privilegio professionale previsto dall’articolo 2751 bis n. 2 del codice civile. Questo perché la giurisprudenza ha stabilito che l’assistenza legale nella predisposizione della domanda di liquidazione controllata non è obbligatoria, ma solo eventuale. Di conseguenza, i costi di questa assistenza non sono considerati parte delle spese necessarie alla procedura e, quindi, non sono prededucibili.
I compensi degli advisor (avvocati, consulenti) non sono prededucibili nel corso della liquidazione controllata, dunque non vengono detratti dalle somme da ripartire tra i creditori prima del riparto.
Invece, il compenso dell’avvocato (o advisor) gode invece del privilegio professionale previsto dall’articolo 2751 bis n. 2 del codice civile, il che significa che ha diritto ad essere soddisfatto preferenzialmente rispetto ad altri creditori.
Emblematiche sono anche le sentenze del Tribunale di Torino del 3 aprile 2025 e del 28 aprile 2025.
I principi sinora elaborati dalla consolidata giurisprudenza di merito hanno consentito di sviluppare, in merito al tema in esame, le seguenti utili considerazioni:
– in primo luogo, il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo detta voce prevista dall’art. 6 comma 1 lett. a) del CCII e, peraltro, non risultando necessaria, visto il disposto di cui all’art. 269 comma 1 del CCII, l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della procedura liquidatoria minore (cfr. Trib. Forlì 25 ottobre 2024);
– sicché, il credito professionale dell’advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo e ammesso, previa valutazione in sede di accertamento dello stato passivo stesso a opera del nominato liquidatore, in base al privilegio ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c., ove richiesto (cfr. Trib. Forlì 25 ottobre 2024);
– in secondo luogo, con riferimento alla quantificazione del compenso del difensore del debitore, il Tribunale di Pescara, con la sentenza emessa il 6 dicembre 2024, ritiene, da un lato, che lo stesso vada necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, ora liquidazione giudiziale (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante l’identità di funzione svolta dalla liquidazione controllata, e, dall’altro, che lo stesso debba in ogni caso essere parametrato all’attività che in concreto risulti essere stata svolta in favore del debitore e alla complessità della procedura;
– in terzo luogo, il Tribunale di Parma, con la sentenza emessa il 22 maggio 2024, aggiunge come, sempre ai fini della suddetta quantificazione, il compenso dell’advisor non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore della crisi, “gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori”.