Le nuove Norme di comportamenti sindaci del collegio sindacale delle società non quotate del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in vigore dal 1° gennaio 2025, ampliano l’attività di vigilanza dell’organo di controllo sull’attuazione del concordato preventivo omologato dall’attività giudiziaria.
Durante l’esecuzione del piano, il Collegio sindacale o sindaco unico verifica che gli amministratori forniscano ai soci opportune informazioni circa l’andamento dello strumento (norma di comportamento CNDCEC 11.6).
L’organo di controllo deve, inoltre, prendere conoscenza delle ulteriori modificazioni statutarie programmate nel piano e attuate dagli amministratori, e ne vigila la corretta esecuzione.
Qualora l’organo di controllo ritenga che dall’inattività degli amministratori – rispetto all’adozione degli atti esecutivi eventualmente essenziali per dare seguito alle determinazioni della sentenza di omologazione – possano essere arrecati danni per la società e i creditori, deve svolgere le seguenti attività:
– chiedere all’organo amministrativo di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione (cfr. norme di comportamento 4.3, 4.4 e 5.2);
– provvedere a formalizzare, per iscritto, le proprie conclusioni all’organo amministrativo;
– domandare all’organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente.
Un’ulteriore innovazione è costituita dalla precisazione che, nell’ipotesi in cui l’inerzia degli amministratori si protragga, nonostante i solleciti dell’organo di controllo, quest’ultimo può presentare istanza al Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario (cfr. norma di comportamento CNDCEC 6.4).