La trasformazione da società di persone in società di capitali è un’operazione che comporta una modifica della forma giuridica dell’impresa, mantenendo comunque la continuità dell’attività aziendale.
In termini pratici, la trasformazione comporta un passaggio da una struttura societaria in cui i soci rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali a una struttura in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto, riducendo il rischio personale legato all’impresa.
In passato, la trasformazione doveva essere approvata con il consenso unanime di tutti i soci, salvo patti contrari nell’atto costitutivo. Tuttavia, con l’introduzione dell’art. 2500-ter c.c., la legge ha semplificato la procedura, prevedendo che la delibera di trasformazione possa essere presa con la maggioranza dei soci, determinata in base alla quota di utili attribuita a ciascun socio. Nonostante ciò, i soci che non concorrono alla decisione hanno il diritto di recesso, il quale può essere esercitato:
- Durante l’atto di trasformazione, con espressione del dissenso e dichiarazione immediata di recesso;
- In un momento successivo, tramite comunicazione formale alla società, prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese;
- Senza intervenire all’atto di trasformazione, esercitando il diritto con apposito atto da comunicare alla società.
Inoltre, un aspetto fondamentale nella trasformazione di una società di persone in una società di capitali riguarda la perizia di stima dei beni sociali, che deve essere redatta sulla base dei “valori attuali degli elementi del passivo e dell’attivo”. amministratori.
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 393/2025, analizza la posizione dell’amministratore e dell’esperto stimatore (revisore legale) in caso di trasformazione di una sas in srl.
La decisione in commento, sottolinea come non solo nel caso espresso della trasformazione di società di persona in spa, ma anche nel passaggio ad una srl l’amministratore di srl è tenuto, secondo le regole di ordinaria diligenza, a verificare l’effettiva entità del patrimonio stimato e a rilevare eventuali errori che risultassero, in relazione alle sue competenze, evidenti.
A fronte di ciò, ove l’esperto stimatore abbia erroneamente attestato l’esistenza di un patrimonio netto positivo e l’amministratore della srl risultante dalla trasformazione non abbia debitamente controllato tale stima, proseguendo illecitamente l’attività sociale nonostante l’intervento della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 cc, comma 1, n. 4, è possibile, come accadeva nel caso di specie, che il curatore del successivo fallimento della srl agisca nei confronti di entrambi i soggetti.
I danni da illecita prosecuzione dell’attività sociale, infatti, sono considerati concausati dall’inadempimento contrattuale dell’esperto e dall’omesso controllo da parte dell’amministratore (responsabili solidali).