La disciplina del trasferimento d’azienda, descritta nell’articolo 2112 c.c., è volta a tutelare l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto e al manteninmento dei suoi diritti.
Il mantenimento dei diritti del lavoratore
In primo luogo, tocca evidenziare come il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. In buona sostanza, se il dipendente non ha ricevuto il pagamento di alcune mensilità dello stipendio, può agire sia nei confronti della vecchia che della nuova società.
In secondo luogo, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Dunque, il trasferimento dell’azienda non può essere causa di giustificazione per un licenziamento.
Viene ovviamente fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimettersi. In particolare, il dipendente, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato, senza cioè preavviso (cosiddette «dimissioni per giusta causa»).
Cosa si intende per trasferimento d’azienda
Quando si parla di «trasferimento d’azienda» si intendono sia le ipotesi di trasferimento dell‘intero complesso aziendale (con il trasferimento automatico di tutti i dipendenti) sia le ipotesi di trasferimento di una singola attività d’impresa (in questo caso, si parla di «cessione di ramo d’azienda»).
È irrilevante il tipo di contratto sulla base del quale il trasferimento è attuato ( vendita, donazione, usufrutto, fusione, scissione, affitto d’azienda, comodato, successione ereditaria, ecc.).Il trasferimento d’azienda si verifica in ogni caso in cui è sostituita la persona del titolare.
Dunque, non rientrano nel trasferimento d’azienda tutte quelle operazioni societarie, come la cessione del pacchetto azionario di maggioranza, che non cambiano la soggettività giuridica dell’azienda.
Trasferimento d’azienda ed effetti sui rapporti di lavoro
Con il trasferimento d’azienda i lavoratori passano automaticamente al nuovo datore di lavoro, senza bisogno di una richiesta esplicita. Il passaggio avviene infatti in forza della previsione della legge.
Nonostante il trasferimento, il lavoratore mantiene tutti i propri diritti e crediti, sia nei confronti del cedente che del cessionario. Da ciò, consegue che il lavoratore può automaticamente far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti già maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente (ad esempio, il pagamento di arretrati, ferie e permessi maturati, ecc.).
L’effetto principale del trasferimento d’azienda è quello di garantire al lavoratore ceduto la continuità del proprio rapporto presso il cessionario. Il lavoratore conserva infatti tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione dell’azienda (anzianità, diritti connessi alla qualifica e alle mansioni svolte, ecc.), ivi compresa la sua posizione previdenziale.
Automaticità del trasferimento
La Cassazione ricorda che i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori ceduti. Tutto avviene in automatico.
Solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro deve fare valere l’impugnazione entro 60 giorni dalla comunicazione (gli stessi termini previsti per il licenziamento).