Il regolamento Ue 2024/1264 elativo alla prevenzione del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma con cogenza della quasi totalità degli articoli che avverrà a partire dal 10 luglio 2027, prevede rilevanti novità rispetto alle discipline della IV e V direttiva antiriciclaggio recepite nell’attuale versione del DLgs. 231/2007.
Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art 22 del regolamento, i soggetti obbligati dovranno acquisire il numero del documento di identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).
Mentre attualmente il DLgs. 231/2007, all’ art 20 comma 1 lett. a), ritiene indicativo di titolarità effettiva la detenzione da parte di una persona fisica di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, secondo l’art 52 del regolamento la partecipazione risulterà rilevante, ai fini in commento, con la detenzione del solo 25% delle azioni o delle quote societarie.
Gli Stati membri potranno, inoltre identificare categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dei settori in cui operano. In questi casi essi saranno tenuti a informare la Commissione che, entro due anni dalla entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 10 luglio 2029, potrà abbassare la soglia rilevante, ai fini dell’individuazione della titolarità effettiva, anche al di sotto del 15%.
Ancora più rilevante appare poi il fatto che ai fini della titolarità effettiva conterà non solo la proprietà delle azioni o partecipazioni, ma altresì la possibilità di esprimere il diritto di voto. Diritto, si noti, che sarà posto allo stesso livello gerarchico del possesso della partecipazione e non, come attualmente previsto dall’art 20 del DLgs. 231/2007, in modo subordinato alla detenzione patrimoniale della quota.
Inoltre, per partecipazione nella società si intenderà non solo la proprietà diretta o indiretta (cioè detenuta attraverso altra società) di almeno il 25% delle azioni o dei diritti di voto, ma si ricomprenderanno anche i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.
Da ciò deriva che, sulla base delle nuove regole, bisognerà tener conto anche delle azioni privilegiate nell’ambito delle spa in merito alla distribuzione degli utili e al residuo patrimoniale, in quanto quote di utili o di diritti al patrimonio post liquidazione pari o superiori al 25% determineranno ulteriori situazioni di titolarità effettiva.
La titolarità effettiva si identifica non solo attraverso il controllo diretto o indiretto di una società o di altro soggetto giuridico, ma anche attraverso “altri mezzi”, il cui significato è esemplificato nell’art 53.