Nuova sospensione comunicazione titolari effettivi
I fatti precedenti
Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.8083 del 7 dicembre 2023, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attestava l’operatività, per determinate categorie di imprese e istituti affini, dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’identità del titolare effettivo al Registro delle imprese.
Il Provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, disponeva quale termine ultimo per l’adempimento della comunicazione l’11 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto). Nel dettaglio, entro la data di entrata in vigore del Provvedimento, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. f), avrebbero dovuto trasmettere i dati dei titolari effettivi, i seguenti soggetti (anche se costituiti in forma consortile) (di seguito i “Soggetti Destinatari”):
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative;
- le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 1 comma 2 lett. r) del Provvedimento) ‘residenti’ o meno in Italia;
- gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
La sentenza Tar Lazio: il ripristino dell’obbligo
La sospensione aveva interessato quindi tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi. Ma il Tar aveva successivamente ripristinato l’obbligo, con la seguente considerazione; i trustee sono istituti simili alla società fiduciaria, che comporta il passaggio gestorio di un bene da un fiduciante (proprietario) ad un fiduciario( gestore). Anche per le società fiduciarie era giusto, quindi, indicare il titolare effettivo dato il rischio di occultamento del bene. Dunque, è stato ripristinato l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.
Nuova sospensione
A seguito di un’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è stata nuovamente sospesa, con effetto immediato, l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso l’esecutività delle sentenze del TAR Lazio con le quali, il 9 aprile scorso, erano stati respinti i ricorsi proposti da diverse associazioni fiduciarie per ottenere l’annullamento dell’obbligo di iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di commercio.
Il Consiglio di Stato si pronuncerà sulla questione a partire dal 19 settembre 2024, data in cui è fissata la prima udienza.
A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica, i trust e gli istituti giuridici affini non sono più tenuti alla comunicazione presso il Registro Imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.
Parallelamente, i Soggetti Obbligati di cui all’art. 6 D.M. n. 55/2022 devono considerarsi esonerati dall’obbligo di accreditamento per accedere alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela (art. 18 e 19 del D.lgs n. 231/2007).