Esaminiamo la questione della nomina di un amministratore estraneo nelle società di persone. In materia vigono due orientamenti opposti
Orientamento positivo
L’orientamento positivo afferma che nelle società di persone è possibile la nomina di un amministratore terzo non socio perché è ammissibile che anche questo con il suo operato provochi la responsabilità illimitata dei soci della società stessa.
A questo orientamento aderisce la giurisprudenza del Consiglio notarile dei Distretti di Firenze, Pistoia e Prato.
Si tratta dell’orientamento n. 78/2022 intitolato “Amministratore estraneo di società di persone“.
La questione esaminata riguarda esclusivamente le società semplici e le società in nome collettivo, rispetto alle quali viene evidenziata l’assenza, nella giurisprudenza, di un indirizzo interpretativo costante.
Relativamente a queste due tipologie societarie, infatti, sussistono tesi a favore e contro l’ammissibilità dell’amministratore estraneo, per come riepilogate nel testo dello scritto in esame.
Per la società in accomandita semplice, invece, il contenuto dell’articolo 2318, 2° comma c.c., è chiaro nello stabilire che: “l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari”.
Non è legittimo, nelle Sas, affidare l’amministrazione ad un non socio.
Snc e società semplici: sì ad amministratore esterno
Per quanto riguarda le società in nome collettivo, in primo luogo, è stata ritenuta condivisibile, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari, la tesi dell’ammissibilità dell’amministratore estraneo, in quanto la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita.
Nelle società in nome collettivo è legittimo affidare l’amministrazione ad un non socio.
Ed anche in ordine alle società semplici apparirebbe ammissibile, mancando anche in questo caso dettati normativi espressamente contrari, ricorrere alla figura dell’amministratore non socio anche se con una precisazione: atteso che si devono tutelare i terzi che entrano in contatto con la società, “tale nomina è possibile solo purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci”.
Nelle società semplici è legittima la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci.
Orientamento negativo
L’orientamento negativo, invece, si basa sulla convinzione dell’inscindibilità tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere gestionale della società; in altre parole, chi agisce per conto della società dovrebbe essere gravato da illimitata responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società stessa; non è concepibile, invece, che un amministratore non illimitatamente responsabile ( in quanto amministratore estraneo non socio) provochi illimitata responsabilità in capo ai soci della società.