Una delle novità aventi maggior impatto operativo introdotte dal DLgs. 136/2024 (correttivo-ter) è la riformulazione dell’art. 25-octies comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) con inserimento, oltre all’organo di controllo (tipicamente il collegio sindacale o il sindaco unico), del revisore legale tra i soggetti tenuti a effettuare segnalazioni scritte agli amministratori, volte a promuovere la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata (o ad altro strumento di regolazione della crisi).
Oggetto dell’obbligo di segnalazione è uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di una semplice difficoltà, squilibrio o pre-crisi e il legislatore ha imposto tale onere al revisore legale per le seguenti motivazioni: i segnali di cui all’art. 3 dell’art. CCII promanano anche dalla contabilità, la cui regolare tenuta (così come la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) deve essere verificata secondo quanto previsto dall’art. 14 del DLgs. 39/2010; per il Principio ISA Italia 570 la continuità aziendale è il presidio per il giudizio sulla corretta gestione e impone la rilevazione d’informazioni dall’esame della contabilità e dai ratios emergenti dal bilancio.
Si deve, però, opportunamente osservare che il collegio sindacale e il revisore legale sono dotati di poteri marcatamente diversi e differentemente incisivi.
Mentre i sindaci detengono un ruolo attivo e diretto sulla gestione, avendo un’interlocuzione permanente con gli amministratori, i revisori hanno una funzione limitata al controllo ex post sulla contabilità e sul bilancio (al termine di un processo annuale) e, se emergono anomalie, devono informare l’organo di controllo, senza poteri d’intervento diretto sulla gestione
In caso d’inattività o di risposte insufficienti da parte degli amministratori, l’organo di controllo può utilizzare vari strumenti previsti dalla legge, tra cui la convocazione dell’assemblea dei soci per evidenziare la situazione di crisi o d’insolvenza, l’impugnativa di delibere consiliari fino all’esercizio dell’azione ex art. 2409 c.c. o di quella di accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c., mentre questi poteri non appartengono al revisore.
Inoltre, potrebbe essere chiesta dai sindaci (in evidente conflitto con l’organo amministrativo) l’apertura della liquidazione giudiziale presso il tribunale territorialmente competente, iniziativa di cui non è titolare il revisore legale.
Nulla quaestio, invece, ove entrambi i soggetti (sindaci e revisori) abbiano uno scambio d’informazioni (come auspicato nelle norme di comportamento del CNDCEC in vigore dal 1° gennaio 2025) e di armonia nelle azioni, mentre in caso di mancata coordinazione potrebbero nascere incertezze, anche dovute alla disomogenea “visione societaria” tra soggetti deputati al controllo di legittimità e quello contabile.