L’introduzione, nel nostro ordinamento, della scissione mediante scorporo ( art 2506 cc) ha suscitato diverse incertezze sotto il profilo dell’interpretazione della nuova disciplina e della sua applicazione pratica.
Si parla di “scorporo” per definire l’operazione con la quale una società assegna solo una parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote “continuando la propria attività”.
È proprio l’interpretazione di quest’ultimo inciso, quello avente ad oggetto la “continuazione” dell’attività della scissa, una delle questioni che hanno suscitato maggior dibattito.
La domanda che si si pone è la seguente: ma la società scissa può cambiare il suo oggetto sociale? Può, ad esempio, diventare una holding della società beneficiaria?
A fronte di chi ritiene che la scissione con scorporo non possa determinare un mutamento dell’oggetto sociale della scissa si pone il Consiglio notarile di Milano (cfr. la massima n. 209/2023 secondo il quale il generico riferimento alla “continuazione della società scissa” è solo una espressione generica alla quale il legislatore avrebbe fatto ricorso per ribadire la necessità che allo scorporo non consegua l’estinzione della scissa).
Nel caso in cui si ammetta che la scissa, all’esito dell’operazione, possa mutare il proprio oggetto sociale – per esempio, passando da società operativa a holding pura – si pone il problema del diritto di recesso del socio che non approvi tale operazione.
A fronte di un mutamento dell’oggetto sociale dovrebbe essere garantito al socio di recedere?
Sul punto del diritto di recesso del socio ci sono due visioni opposte.
L’art. 2473 cc. riconosce il diritto di recesso ai soci della srl quando siano compiute operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società.
L’art. 2506 cc ultimo comma c.c. letteralmente dispone che alla scissione mediante scorporo non si applichi “il diritto di recesso previsto dall’art. 2473 c.c., ma, secondo alcuni Autori, ciò significherebbe soltanto che il diritto di recesso non spetta automaticamente al socio dissenziente in caso di scissione, pur restando possibile il suo esercizio nel caso in cui tale operazione determini, altresì, un mutamento “sostanziale” dell’oggetto sociale.
C’è infine un’ultima tesi, che in nessun caso riconosce il diritto di recesso in caso di mutamento dell’oggetto sociale della scissione per scorporo.