L’art. 2476 cc
L’ 2476 cc. comma 8 c.c. stabilisce che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali
Tra le disposizioni qui richiamate si segnala il comma 6, secondo cui gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale: l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.Le suddette norme non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori (comma 7).
Soci responsabili solidalmente con gli amministratori
La responsabilità del socio richiede il coinvolgimento dello stesso nella gestione della società, e si concretizza nella decisione o autorizzazione di determinati e individuati atti gestori, vale a dire quelli pertinenti all’amministrazione della società. Non costituisce atto di amministrazione rilevante a tali fini la mera circostanza che il socio abbia espresso voto favorevole all’approvazione dei bilanci, trattandosi di attività riservata dalla legge alla competenza dei soci, che essi tra l’altro non assumono “uti singuli”, ma quali componenti dell’organo assembleare. Neppure costituisce atto astrattamente rilevante nella prospettiva in esame la ratifica dell’operato degli amministratori in sede di approvazione dei bilanci, poiché non costituisce atto gestorio e, comunque, risolvendosi, nella specie, non nella ratifica di atti specificamente individuati, ma in una generica approvazione della gestione, non preclusiva di eventuali azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. (App. Venezia n. 5219/2019).
Comportamenti positivi del socio e sua responsabilità
Una responsabilità del socio “gestore” può essere rinvenuta nei soli casi in cui lo stesso, sia pur esercitando una qualche influenza sulle scelte gestorie degli amministratori, abbia comunque tenuto un comportamento positivo, dal quale possa dedursi tale forma di influenza, ovvero attivo.