Il Tribunale di Catanzaro, in una sentenza del 10 luglio scorso, ha avuto modo di pronunciarsi su molteplici questioni riguardanti la responsabilità, nei confronti della società, di amministratori e sindaci di società per azioni. Affronta in particolar modo il tema delle responsabilità del sindaco nei confronti della società. Le dimissioni presentate lo scagionano da tali responsabilità?
Nel caso di specie, infatti, il sindaco, convenuto nell’ambito di un’azione di responsabilità esperita dal curatore fallimentare nei confronti dell’organo amministrativo e di quello di controllo di una spa fallita, aveva eccepito, al fine di andare esente dalle responsabilità che gli venivano addebitate, di aver rassegnato le proprie dimissioni appena un mese dopo la sua nomina.
La sentenza in commento, tuttavia, evidenzia l’irrilevanza delle dimissioni presentate dal sindaco in questione in assenza di alcuni specifici adempimenti.
Si osserva, in primo luogo, come l’efficacia delle dimissioni di un componente del Collegio sindacale non consegua immediatamente a tale atto, ma divenga operativa solo una volta che:
– sia stato comunicato al sindaco supplente il suo subingresso nella carica (cfr. Trib. Roma 4 luglio 2016);
– siano state effettuate le necessarie iscrizioni nel Registro delle imprese.
In effetti, prosegue il Tribunale, il subentro del sindaco “supplente” al sindaco effettivo deve ritenersi automatico, nel senso che non richiede una nuova nomina, una conferma o una ulteriore accettazione. Tuttavia, affinché tale subentro automatico si verifichi, è necessario che la cessazione del sindaco effettivo sia comunicata al supplente subentrante, affinché quest’ultimo possa essere messo a conoscenza della decorrenza del ruolo assunto.
A seguito di tale comunicazione, poi, occorre provvedere all’iscrizione, presso il Registro delle imprese, sia della cessazione dalla carica del sindaco dimissionario, sia del subentro del supplente.
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che il sindaco dimissionario non fosse mai cessato dalla carica, non essendo stato indicato il sindaco supplente che gli sarebbe subentrato e non avendo neppure fornito la prova dell’iscrizione della sua cessazione presso il Registro delle imprese.