In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’ art 39 del DLgs. 231/2001.
Tuttavia, questo principio non trova applicazione quando l’ente e il suo legale rappresentante non abbiano notizia della pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridico per l’illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato o imputato il medesimo legale rappresentante. (sent. 9243/2025 della Corte di Cassazione)
Il caso
Il legale rappresentante aveva presentato richiesta di riesame relativamente al provvedimento di sequestro emanato nei confronti della sas, a fronte della contestazione della condotta di traffico illecito di rifiuti avvenuto nell’ambito dell’attività della stessa società, la quale era all’oscuro di tale procedimento e pertanto assumeva la posizione di terzo
In questo caso, secondo la sentenza della Cassazione n. 9243/ 2025, non vige il divieto di rappresentanza dell’ente da parte del legale rappresentato, ancorchè indagato o imputato nel procedimento, in cui l’ente assume una qualifica di terzietà pur essendo stato colpito dal sequestro dei beni.
E’ dunque indiscusso che in tal caso lo stesso ente sia legittimato ad agire in persona del suo legale rappresentante quale soggetto (“persona”) avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, quindi quale “terzo.