L’ente è un organo a struttura complessa, che necessita della nomina di un difensore nei procedimenti penali in cui viene coinvolto.
La recente sentenza 38890 della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una srl avverso il sequestro preventivo del profitto di un reato tributario contestato all’ente ai sensi dell’ art. 25 quinquiesdecies del DLgs. 231/2001.
Mancava qui, infatti, la prova della costituzione in giudizio dell’ente.
Questo perchè? Perchè a nominare il difensore dell’ente era stato un rappresentante legale che era indagato nel processo penale a carico della persona giuridica.
Questa è una situazione di incompatibilità, e dunque ogni attività svolta dal legale rappresenante è inefficace nel corso del procedimento penale.
La situazione di incompatibilità e il conflitto di interessi tra rappresentante legale ed ente a cui egli appartiene è sempre presunta, e il giudice deve solo accertarla affinchè la formale costituzione dell’ente in giudizio venga dichiarata inammissibile.
In questi casi, la soluzione da prevedere nel modello organizzativo della persona giuridica è la seguente: il difensore dell’ente deve essere nominato da un soggetto non in conflitto di interessi, specificamente delegato a ciò. Soggetto, costui, diverso dal legale rappresentante indagato o imputato per il reato-presupposto compiuto a vantaggio o nell’interesse dell’ente.