Applicata la disposizione del codice rosso che ha modificato la norma del Codice penale, introducendo la possibilità di un aumento di pena sino alla metà se la condotta di maltrattamenti in famiglia è realizzata alla presenza di un minore, anche se appena nato.
A chiarire il nuovo quadro normativo è la Cassazione con la recente sentenza n. 47121 della sesta sezione penale.
La Corte ha così confermato la condanna nei confronti di un uomo accusato di una serie di gravi episodi di violenza ai danni della convivente alla presenza del figlio appena nato.
La pronuncia ricorda un precedente del 2019, successivo all’entrata in vigore del Codice Rosso. La Cassazione, con sentenza 21087/2022 aveva escluso l’aggravante del maltrattamento assistito, affermando come la giovane età del figlio non gli consentiva di comprendere del tutto la gravità dei comportamenti così come il contesto ambientale/familiare.
Ora la Corte afferma il contrario.
Non risulta incerto il pericolo del danno che è stato provocato dalla visione di comportamenti di natura violenta, anche in minori in età «tenerissima, il cui sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare, anzi, particolarmente delicato e potrebbe quindi essere vieppiù compromesso proprio per l’impossibilità/difficoltà, per il neonato e l’infante di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti».
La Corte afferma ciò valorizzando il nuovo dato normativo e la sua coerenza con la Convenzione di Istanbul del 2011 sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne . Il nuovo articolo 572 del Codice penale, modificato appunto dal codice rosso con l’innesto dell’aggravante, non fa accenno alcuno all’età del minorenne.