L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia legittimamente nominato costituisce una nullità assoluta, in quanto priva l’imputato o il condannato della garanzia circa l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui è titolare.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 13 novembre 2023, n. 45623 (testo in calce) della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un imputato ricorrere per cassazione lamentando il fatto che i propri difensori di fiducia, che presentarono un appello, non ebbero a ricevere la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio, che si svolse in loro assenza, essendo la notifica effettuata all’originario difensore d’ufficio dell’imputato stesso.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), e art. 179, comma 1, c.p.p., quando di esso sia obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p. (Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2015, n. 24630), in quanto in tale ipotesi la designazione irrituale di un difensore d’ufficio lede il diritto dell’imputato ad avere un difensore a sua scelta.
Nella fattispecie gli avvocati non hanno avuto notizia della fissazione dell’udienza e delle conclusioni depositate dalla Procura Generale, non avendo potuto depositare motivi aggiunti e non avendo potuto procedere al concordato ex art. 599 bis c.p.p.