Può essere comminato il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, anche se il dipendente non timbra l’uscita dall’ufficio, non autorizzata.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 2 novembre 2023, n. 30418 (testo in calce).
Il caso
La collaboratrice amministrativa di un Istituto scolastico aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatole dal MIUR, ma il Giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, evidenziando che le condotte ascritte alla stessa, che in cinque occasioni si era allontanata dall’istituto scolastico per tutta la durata della pausa pranzo senza strisciare il badge sia all’uscita che al rientro, non erano contestate nella loro materialità e integravano la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater. Anche la Corte territoriale aveva condiviso tale pronuncia.
Per la cassazione della sentenza di appello, la lavoratrice ha proposto ricorso con un unico motivo.
La decisione
La Cassazione ha rilevato che, nell’interpretare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), la condotta di rilievo disciplinare non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, ma deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicchè anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.
In particolare, a norma dell’art. 55 quater, il comma 1 bis – introdotto con il decreto legislativo n. 116 del 2016, “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
La Cassazione ha precisato che è una falsa attestazione, prima e dopo la riforma, non solo l’alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
Tenuto conto della tipizzazione della sanzione disciplinare quale il licenziamento, una volta che risulti provata la condotta, occorrerà accertare la proporzionalità o adeguatezza della sanzione in relazione alla gravità dell’inadempimento commesso dal lavoratore.
Per cui l’esercizio del potere datoriale è sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva.
La Corte ha respinto il ricorso condannando laricorrente alle spese di giudizio.