La Legge di Bilancio 2025, tra le varie, ha introdotto una nuovità di rilievo rguardante gli a mministratori di società. A partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, dovranno dotarsi di una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Questa disposizione, prevista dal comma 860 dell’articolo 1 modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n. 179/2012, che già disciplinava l’obbligo di PEC per le imprese individuali e societarie.
Secondo la normativa vigente, ogni impresa è obbligata a iscrivere un indirizzo PEC nel Registro delle Imprese, designandolo come sede legale online. Questo indirizzo permette la ricezione e l’invio di atti con pieno valore legale, garantendo tracciabilità e sicurezza. Sotto il profilo operativo gli amministratori che già dispongono di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata non dovranno crearne uno nuovo ma, semplicemente, provvedere alla comunicazione dello stesso al Registro delle Imprese.
n caso di mancato adempimento all’obbligo di PEC per amministratori, si prevede l’applicazione di sanzioni. Mancando chiarimenti ufficiali in merito le sanzioni applicabili potrebbero essere le seguenti:
- 206 a 2.064 euro per le società;
- 30 a 1.548 euro per le ditte individuali. Questi importi variano in base alla tipologia e alla dimensione dell’impresa.
La nuova norma ha suscitato diverse perplessità tra gli esperti e gli operatori del settore. Alcuni aspetti critici includono:
- Duplicazione burocratica: L’obbligo di una PEC individuale per ciascun amministratore, oltre a quella già richiesta per la società, potrebbe creare complessità amministrative, soprattutto per società con numerosi membri nel consiglio di amministrazione (i quali sarebbero tutti tenuti a comunicare il loro indirizzo PEC);
- Ambito di applicazione: L’obbligo si applica solo agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025, senza prevedere interventi per le società già esistenti. Anche questo aspetto dovrebbe essere chiarito;
- Assenza di sanzioni specifiche: La norma non stabilisce meccanismi sanzionatori chiari per il mancato rispetto dell’obbligo da parte degli amministratori.