La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37959 del 2024, a fronte dell’intervenuto fallimento di un imprenditore individuale, ha precisato che ci sono tre tipologie di spese:
– le spese necessarie per soddisfare le ordinarie esigenze di vita dell’imprenditore e dei suoi familiari, nonché le spese di carattere straordinario da sostenere in situazioni peculiari (come, ad esempio, una grave malattia o un grave infortunio),
– le spese eccessive rispetto ai bisogni ordinari e straordinari di vita dell’imprenditore e della sua famiglia, in ragione delle condizioni economiche dell’imprenditore e della situazione dell’impresa nel momento in cui vengono effettuate
– le spese meramente voluttuarie e sconsiderate, nonché gli atti di prodigalità inconsulta, in assoluto prive di una razionale causa giustificativa e tali da essere espressione di un tenore di vita volto a dissipare i propri beni.
Nell’alveo della bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero che, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.
Punita a titolo di bancarotta patrimoniale semplice, invece, è la condotta dell’imprenditore il quale abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica.
Nell’ambito delle spese sostenute dall’imprenditore per sé o per la sua famiglia, quindi, emerge l’esigenza di operare una adeguata distinzione.
-Spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, in quanto correlati ad eventi eccezionali che comportano l’esigenza di sostenere spese talvolta ingenti e imprevedibili (come, ad esempio, una grave malattia o un grave infortunio);
-Spese eccessive; prive di qualsiasi giustificazione razionale, che esprimono la tendenza dell’imprenditore a dissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell’impresa e del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi.
Le prime non determinano la responsabilità penale dell’imprenditore.
Le altre due, invece, collocano la condotta posta in essere in ambito penale; ed in tale contesto occorre operare una ulteriore puntuale distinzione tra spese eccessive e dissipative del patrimoniale, perché le prime rilevano come bancarotta semplice mentre le seconde assurgono al rango della fraudolenza.
Sole le spese necessarie non rendono punibile l’imprenditore a titolo di bancarotta