Un’analisi delle nuove regole sulla dilazione di pagamento, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2025.
L’art. 19 del DPR 602/73, così come modificato dal DLgs. 29 luglio 2024 n. 110, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l’elevazione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili.
Le nuove regole per la dilazione saranno operative a decorre dal 1 gennaio 2025.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il decreto attuativo (DM 27.12.2024 Ministero dell’Economia e delle finanze) della nuova dilazione dei ruoli, in procinto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
I criteri sulla dilazione dei ruoli
Giova precisare che per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro non sarà imprescindibile dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria ( art. 19 commi 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).
Su semplice domanda del debitore l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:
– ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
– novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
– centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Per le somme di importo fino a 120.000 euro sempre documentando la temporanea situazione di difficoltà economica:
– da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
– da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
– da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
I parametri della situazione di obiettiva difficoltà economica
Si conferma che i parametri per individuare se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà consistono:
– per le persone fisiche, nell’indice ISEE (indice strumentale anche al numero di rate concedibili);
– per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, nell’indice di liquidità che deve essere inferiore a uno (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti).
Saranno valutate circostanze eccezionali
Per quanto riguarda i documenti da presentare, anche su questo versante paiono sostanzialmente confermate le prescrizioni contenute nelle direttive dell’ex Equitalia. In sintesi, per le società occorre depositare i bilanci oppure un prospetto di determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa sottoscritto, per certi soggetti come le società di persone, da un professionista (ad esempio un dottore commercialista, un avvocato e, in certi casi, tra gli altri un consulente del lavoro).