ll decreto del Tribunale di L’Aquila del 18 aprile 2023, di cui solo recentemente si è avuto conoscenza, sembrerebbe essere il primo intervento della giurisprudenza sull’art. 120-bis del DLgs. 14/2019.
Tale norma mette al sicuro gli amministratori e conferisce loro il potere insindacabile di procedere alla regolazione della crisi d’impresa nel modo che ritengono più opportuno, senza che ciò possa costituire una giusta causa di revoca da parte dei soci. Si precisa, dunque, che non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge e che, comunque, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del Tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati (art. 120-bis comma 4 del DLgs. 14/2019).
Nel caso di specie, il 15 dicembre 2022, il CdA di una spa in house – nell’intento di superare la situazione di crisi – deliberava di depositare un ricorso per concordato preventivo con riserva ovvero per un accordo di ristrutturazione dei debiti. Quindici giorni dopo, l’assemblea ordinaria dei soci disponeva la revoca per “giusta causa” del CdA con contestuale nomina di un amministratore unico, ponendo a fondamento di tale scelta tutta una serie di inadempimenti rispetto ai quali la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza risultava solo un mezzo per conseguire una abusiva protezione.
Con successivo ricorso, poi, la spa adiva il Tribunale al fine di ottenere l’approvazione della delibera di revoca ex art. 120-bis comma 4 del DLgs. 14/2019, sottolineando come – almeno così sembrerebbe – si reputasse rimesso al Tribunale un solo controllo estrinseco ovvero la sola verifica del fatto che la delibera di revoca non facesse leva sulla mera scelta di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, ma su una differente causa (giusta) di revoca. Vi si opponevano gli amministratori revocati eccependo, da un lato, l’assenza di legittimazione attiva del nuovo amministratore unico, essendo ancora sub iudice l’approvazione della delibera di revoca, e, dall’altro, l’insussistenza di qualsiasi giusta causa di revoca.
I giudici abruzzesi ritengono, innanzitutto, esistente la legittimazione attiva del nuovo amministratore unico. La delibera di revoca dei membri del CdA, con contestuale nomina dell’amministratore unico, è infatti considerata immediatamente efficace.
Ma sulla questione della giusta causa di revoca, invece, si osserva come non sia corretta l’eccezione della spa secondo la quale il sindacato riconosciuto al Tribunale dal quarto comma dell’art. 120-bis del DLgs. 14/2019 atterrebbe esclusivamente alla sussistenza di una causa di revoca diversa dalla decisione degli amministratori di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (controllo estrinseco). Anzi, il controllo del Tribunale sulla giusta causa di revoca verte anche sulla decisione degli amminsitartori di accedere allla regolazine della crisi d’impresa, come da ricorso proposto dalla spa.
Ad ogni modo, nella specie, gli inadempimenti contestati risultavano inesistenti e la richiesta di revoca era giudicata infondata. Gli amministratori avevano operato correttamente, con apparente necessità di una loro reintegra.