In questo articolo le condotte dell’ “abuso di dipendenza economica”. Tale situazione si configura quando una impresa approfitti della propria posizione di forza nei confronnti di un’altra per trarne vantaggio.
Che cos’è l’abuso di dipendenza economica?
La nozione di “abuso di dipendenza economca” non si riferisce ad un singolo contratto o ad una precisa fase contrattuale, ma ha applicazione generale. La definzione normativa dell’abuso di dipendenza economica è però racchiusa all’interno dell’ articolo 9 della legge n. 192 del 18 giugno 1998, che vieta l’abuso di dipendenza economica all’interno del contratto di subfornitura. Secondo tale norma, quando un’impresa approfitti della propria posizione di forza nei riguardi di un’altra impresa per trarne illeciti vantaggi, essa avrà integrato un abuso della dipendenza economica.
Abuso di dipendenza economica: le due fasi
L’abuso di dipendenza economica comprende due momenti: la dipendenza economica e lo sfruttamento della dipendenza econoomica.
La “dipendenza economica” è la situazione economica in cui un soggetto si trova a dover contrattare con una parte che, nei suoi confronti, si presenta come monopolista o quasi monopolista, e che si traduce dunque in un minor potere contrattuale. Lo sfrutatmento della dipendenza economoica attribuisce all’altra parte la possibilità di concludere un contratto caratterizzato da “un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi”.
Abuso di dipendenza economica: le condotte abusive
Le condotte considerate abusive possono consistere, ad esempio, nel rifiuto di vendere o comprare, nell’imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose o nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
In buona sostanza, la norma vieta alle imprese dotate di un significativo potere di mercato di esercitare quest’ultimo come strumento di pressione commerciale, al fine di imporre ai contraenti più deboli termini e condizioni non equi o, comunque, porre in essere in loro pregiudizio altre condotte scorrette o sleali. In quest’ottica, la fattispecie in esame è simile a quella di abuso di posizione dominante (artt. 110 TFUE e 3, l. 287/90) ma se ne differenzia perché il potere di mercato dell’impresa in posizione dominante è significativamente maggiore, permettendole di agire in modo sostanzialmente indipendente rispetto ai propri concorrenti, ai suoi clienti e in ultima analisi rispetto ai consumatori. In altre parole: di fare il bello e il cattivo tempo non solo nei confronti del contrante debole, ma di tutto il mercato.
Abuso di dipendenza economica: com’è sanzionato?
Sul versante civilistico: la nullità del patto attraverso il quale si realizza l’abuso, il risarcimento dei danni e l’eventuale inibitoria, cioè il divieto sancito dal giudice di reiterare la propria condotta illecita. Competente è il giudice ordinario secondo le regole generali.
Sul versante amministrativo è invece attribuita all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – comunemente definita come “Autorità antitrust”) la competenza a conoscere dell’abuso di dipendenza economica nel quale essa ravvisi una rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.
Le sanzioni amministrative che può comminare l’Antitrust sono di tipo pecuniarie: si tratta, in pratica, di multe salatissime comminate alle imprese che violano la normativa che combatte l’abuso di dipendenza economica.