Le decisioni della società controllante non devono danneggiare le controllate a meno che le direttive della controllante non siano adeguatamente motivate e indichino dei vantaggi compensativi.
Emblematica è il contenuto della nuova norma di comportamento 5.6, rubricata “Vigilanza nel gruppo di imprese”, che impone ai sindaci la vigilanza su dette circostanze.
Fra i soggetti che possono essere chiamati in responsabilità solidale rientrano, quindi, non solo amministratori, direttori generali e managers della holding, quali autori materiali delle attività pregiudizievoli, ma ad essi debbono aggiungersi anche i sindaci, a condizione, naturalmente, di dimostrare il nesso di causalità tra i loro rispettivi comportamenti colposi (o dolosi) e il danno cagionato ai soci e/o ai creditori della controllata.
Viene richiesto ai sindaci della controllante di acquisire dall’organo gestorio tutte le informazioni ritenute rilevanti per poter vigilare compiutamente sulle decisioni influenzate da un interesse di gruppo.
Un altro importante aspetto che la norma 5.6 tratta è il seguente: i sindaci sia della controllante che delle controllate devono vigilare, riguarda le operazioni di finanziamento e le garanzie fra società appartenenti allo stesso gruppo. I sindaci di entrambe le società devono prestare una particolare attenzione e, come prevede la norma 5.7 (rapporti con gli organi di controllo delle società controllate, parzialmente modificata), provvedere a uno scambio informativo. L’ipotesi da monitorare è quella del finanziamento di una società nei confronti dell’altra senza interessi o garanzie, prive di concreti vantaggi compensativi.
L’importanza del tema è confermata anche dalla norma 10.9, in tema di attività di finanziamento soci, ove si evidenzia che nei casi di finanziamento intercompany a condizioni non di mercato il collegio vigila che gli amministratori abbiano adeguatamente motivato l’interesse sociale e i vantaggi reciproci che caratterizzano l’operazione di finanziamento.