Si ha la scissione mediante scorporo quando una società trasferisece una parte del proprio patrimonio a una società beneficiaria nuova e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. Si è sostenuto, in giurisprudenza che la scissa non può essere una holding di partecipazioni, non potendo mutare il suo oggetto sociale senza neanche garantire il diritto di recesso dei soci ad essa appartenenti.
Contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza, però, c’è una nuova tesi espressa dal Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato. Potrebbe accadere che la scissa continui la propria attività in un settore economico diverso da quello originario o modifichi la sua attività statutaria, divenendo una holding di gestione di partecipazioni. La scissione mediante scorporo è configurabile anche nel caso in cui la beneficiaria sia una società preesistente.
La massima n. 89/2024 evidenzia il tema dell’“oggetto” dello scorporo, sostenendo, in senso contrario rispetto al tenore letterale dell’ art 51 comma 3 lett. a) del DLgs. 19/2023, che esso potrebbe essere costituito solo da elementi attivi e non anche da elementi passivi. In particolare, lo scorporo di sole passività:
– in caso di beneficiaria neocostituita sarebbe precluso in mancanza di valori da imputare a capitale sociale della medesima;
– in caso di società preesistente (ove essa non fosse interamente posseduta dalla scissa e venisse in rilievo il rapporto di cambio) sarebbe necessario che la beneficiaria avesse un patrimonio positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, oltre che prevedere un “concambio inverso”.