Nella società per azioni (“s.p.a.”), come recita l’art. 2325, comma 1, cod.civ., “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Ciò importa – da un lato – che la responsabilità del socio è limitata e – da altro lato – che i creditori sociali non hanno altra garanzia se non quella costituita dal patrimonio sociale. Proprio la responsabilità limitata costituisce il migliore incentivo per la partecipazione dei risparmiatori al c.d. “capitale di rischio”: nel peggiore dei casi, perderanno il conferimento cui si sono impegnati nei confronti della società, senza che il loro residuo patrimonio personale possa essere messo a repentaglio. Tuttavia, qualora le s.p.a. abbiano costituito uno o più “patrimoni destinati ad uno specifico affare”, non rispondono con tutto il loro patrimonio, bensì sui cespiti “dedicati” potranno soddisfarsi solo quei creditori che vantino diritti in relazione allo specifico affare.
Nella società in accomandita per azioni (“s.a.p.a.”) le partecipazioni, a differenza che nelle s.a.s. sono rappresentate da azioni ed i soci accomandatari, oltre che essere amministratori della società, sono responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Infine nella società a responsabilità limitata (“s.r.l.”), che prende la denominazione proprio dal fatto che i soci rispondono dei debiti sociali limitatamente ai conferimenti, come nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.