Con la sentenza n. 1516 del 19 gennaio 2022, la Corte ha avuto modo di definire una ipotesi di rsponsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata dichiarata fallita, per “mala gestio”.
Si esamina il caso di “mala gestio” da parte degli amministratori, che hanno compiuto operazioni irregolari nelle operazioni della procedura fallimentare, alterando il principio della par condicio creditorum.
Il caso
Nello specifico, il procedimento dinanzi alla Suprema Corte ha avuto ad oggetto il ricorso proposto dai due amministratori (un amministratore di diritto e un amministratore di fatto) di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita avverso la sentenza con cui, accogliendo le statuizioni di primo grado, la Corte d’Appello di Salerno ha sancito la responsabilità per mala gestio dell’organo amministrativo per aver, a fronte dello stato di decozione della società, “scelto di procedere in via preventiva al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci, in danno dei creditori sociali, che avrebbero dovuto essere preferiti ai soci”.
La Corte di Cassazione, confermando le statuizioni della sentenza di secondo grado, ha individuato diverse aree tematiche: l ’individuazione e la responsabilità dell’amministratore di fatto; il rapporto tra la responsabilità degli amministratori, la sottocapitalizzazione della società e la speciale disciplina del finanziamento soci sancita dall’art. 2467 c.c.; il regime di solidarietà tra gli amministratori.
L’ amministratore di fatto
E’ colui che, stabilmente inserito nella dinamica sociale, esegue le direttive impartitegli e si ingerisce nella “gestione della società”, pur in assenza di alcuna invrestitura, ancorchè irregolare o implicita, da parte della società stessa.
Responsabilità degli amministratori: sottocapitalizzazione di società
La Suprema Corte afferma: l’amministratore il quale procede al rimborso dei finanziamenti fatti dai soci, in danno ai creditori sociali, integra a tutti gli effetti un’ipotesi di responsabilità degli amministratori verso la curatela fallimentare, che il curatore stesso può far valere in sede civile. Aggiunge, inoltre, che tale condotta può avere anche rilevanza penale, laddove il rimborso dei finanziamenti ai soci, in danno dei creditori, integri il reato di bancarotta preferenziale.
Responsabilità solidale degli amministratori
Infine, la Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità degli amministratori di società, pur se si tratti di chi abbia partecipato in via di mero fatto alla gestione amministrativa e contabile della società stessa, ha carattere solidale, consentendo al curatore del fallimento di agire in giudizio nei confronti di ciascuno dei responsabili per l’intero danno arrecato alla società ed ai suoi creditori. Rilevando, invece, il diverso apporto causale degli amministartori alla cattiva gestione sociale, soltanto ai fini dell’esrecizio dell’azione di regresso nei loro rapporti interni.